DECRETO MINISTERIALE 05 luglio 2013

Modificazioni al decreto 21 marzo 2013, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto 13 marzo 2013, n. 92

Articolo unico

All’art. 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 marzo 2013, n. 118, dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3-bis.

«3-bis. Ferme rimanendo le condizioni e i requisiti previsti dall’art. 2, ed ai fini della sola proponibilità delle domande volte ad ottenere il beneficio per l’acquisizione dei beni di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), e c), ove soggetti alla procedura di immatricolazione, è sufficiente produrre copia del contratto di acquisizione dei veicoli, indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.

In tale caso gli importi previsti dall’ordinativo sono detratti dall’ammontare delle risorse disponibili giusta quanto previsto dall’art. 1, comma 3.

L’ammissibilità del contributo rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto perfezionamento dell’acquisizione, nonché dell’avvenuta immatricolazione nel termine del 31 dicembre 2013, ovvero della presentazione della relativa istanza, debitamente protocollata, all’Ufficio motorizzazione civile competente entro lo stesso termine».

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 luglio 2013, n. 165.