CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 luglio 2013, n. 17442

Imposta di registro – Agevolazioni prima casa – Residenza nell’immobile entro diciotto mesi – Limiti.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 197/45/08, depositata il 16.10.2008, la CTR della Campania, confermando la decisione della CTP di Benevento, ha accolto l’impugnazione proposta da P. G. avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate in misura ridotta, ex art. 1 nota II bis lett. e del Dpr n. 131 del 1986, non avendo la contribuente rispettato l’impegno a stabilire la residenza anagrafica nel Comune ove era ubicato l’immobile acquistato entro il termine di diciotto mesi. I giudici d’appello hanno ritenuto che il mancato rispetto del termine, dovuto a causa di forza maggiore, non era addebitabile alla contribuente, che, al cessare dell’impedimento, vi aveva, appunto, trasferito la residenza.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con un unico motivo. La contribuente non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1. Col proposto ricorso, la ricorrente afferma, ex art. 360,1° co, n. 3 cpc, che la CTR ha violato l’art. 1 nota II bis della Tariffa, parte I allegata al dPR n, 131 del 1986, nell’annullare il recupero dell’Ufficio, per avere giustificato, attribuendo rilievo alla causa di forza maggiore, il mancato assolvimento, da parte della contribuente, dell’onere di trasferire la propria residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato nel termine di diciotto mesi.

2. Il motivo è infondato.

3. Occorre premettere che l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo (originariamente, L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6, poi, D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito nella L. n. 118 del 1985, nonché L. n. 415 del 1991, art. 3, ed ora art. 1, comma 1 e nota 2A bis, della tariffa, parte prima, allegata al dPR n. 131 del 1986), è subordinata all’acquisto di un’unità immobiliare da destinare a propria abitazione, e postula che l’acquirente abbia la residenza anagrafica (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l’immobile ovvero – nella previsione di cui alla L n. 549 del 1995, art 3, co 131, quale modificato dalla L n. 388 del 2000, art. 33, co 12 – che si impegni, in seno all’atto d’acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi.

4. La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto – proprio perché non inerente ad un suo comportamento-della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, dovendo, in conseguenza, affermarsi il principio secondo cui il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione ‘prima casa’ non comporta la decadenza dall’agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile stesso.

5. La giurisprudenza citata dalla ricorrente (Cass. n. 2552 del 2003, che ha ritenuto irrilevante la ragione – necessità di definire i rapporti economici tra i compratori, coniugi poi separatisi – del mancato reinvestimento nell’acquisto di altra abitazione del ricavato della vendita di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali “prima casa”; Cass. n. 18330 del 2004 non si occupa, invece, della questione qui in rilievo) non è richiamata a proposito, in quanto in essa si disconosce la rilevanza di motivi soggettivi (e non già del caso della forza maggiore), dovendo, infine, rilevarsi che la non imputabilità del mancato trasferimento della residenza, per effetto della sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile, esclude, di per sé, la decadenza dall’agevolazione, senza che possano esser, a tal fine, richiesti ulteriori comportamenti (in tesi il reperimento di altro immobile) a carico del contribuente.

6. Nella specie, i giudici del merito hanno ritenuto che il mancato tempestivo trasferimento della residenza, pur richiesto a seguito dell’acquisto dell’abitazione, sia ascrivibile a causa di forza maggiore, e tale natura dell’impedimento non è stata, in alcun modo, contestata dalla ricorrente.

7. Il ricorso va, in conclusione, rigettato.

8. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.