COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LECCE – Sentenza 04 giugno 2013, n. 210
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Misure cautelari – Autorizzazione al sequestro conservativo – Mancata esecusione per decorso del termine – Riproposizione della domanda cautelare – Inammissibilità
Con ricorso depositato il 23 luglio 2012 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce – premesso di essere stata autorizzata con sentenza del 07 febbraio 2012 ad eseguire in danno della I. s.p.a. le misure cautelari di cui all’art. 22 d.lgs. 472 del 1997 (iscrizione ipotecaria e sequestro conservativo di quote di partecipazione societaria); di aver proceduto ad iscrivere ipoteca sui beni immobili; di non essere riuscita ad eseguire il sequestro conservativo per il decorso del termine; tanto premesso chiese a questa commissione di essere autorizzata nuovamente a procedere a sequestro conservativo delle quote di partecipazione societaria di cui era titolare la società I.
Espose l’Agenzia che la richiesta, quanto al fumus, trovava riscontro nel verbale di verifica fiscale eseguita dalla guardia di finanza di Castrano, e, quanto al periculum, nel rilevante importo del credito.
Deve essere esaminata per il suo carattere logicamente prioritario l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla società I. sul rilievo della preclusione derivante dal precedente giudicato.
Ha sostenuto, in proposito, la I. che l’Agenzia non avrebbe potuto riproporre la richiesta di autorizzazione a procedere a sequestro conservativo per essere stata già la stessa questione esaminata e decisa con la sentenza n. 77 del 7 febbraio 2012, con la quale il sequestro era stato autorizzato.
L’eccezione è fondata.
Poiché l’art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 qualifica espressamente come “sentenza” il provvedimento con cui la commissione tributaria provinciale decide sulla istanza della amministrazione, si deve ritenere che esso sia governato da tutte le regole proprie che riguardano la sentenza.
A parte la peculiarità di regime, prevista dallo stesso art. 22 secondo cui la sentenza con la quale viene concessa l’ipoteca o autorizzata la esecuzione del sequestro conservativo perde efficacia in ogni caso (e, quindi, anche quando sia passata in giudicato) a seguito “della sentenza anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda di merito”, deve ritenersi che alla pronunzia della sentenza – passata in giudicato – con cui viene concessa l’ipoteca o autorizzato il sequestro conservativo debbano essere ricollegate le preclusioni in ordine alla riproposizione della stessa domanda cautelare già decisa.
Opinare diversamente significherebbe consentire, in caso di pronunzia di rigetto o di in esecuzione, per inerzia dell’avente diritto come è nel caso in esame, della misura cautelare concessa, la possibilità della riproposizione, senza limiti, della richiesta di misure cautelari il che e senz’altro in contrasto con il principio della preclusione in ordine alla azionabilità della stessa pretesa riconosciuta con il giudicato già formatosi (e nel caso in esame è incontrastato che la sentenza cui la convenuta ha fatto riferimento è passata in cosa giudicata).
Alla pronunzia di inammissibilità della nuova richiesta avanzata dalla amministrazione consegue la condanna alle spese in favore della convenuta: vi è luogo a pronunzia di distrazione in favore dell’avv. M. che, quale procuratore della I., ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
Condanna quest’ultima al pagamento delle spese che, liquidate in complessivi euro 3.050,00 oltre accessori (ivi comprese euro 3.000,00 per compensi) attribuisce direttamente in favore dell’avv. M., il quale ha reso la dichiarazione di rito.