CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 giugno 2013, n. 15554
Lavoro subordinato – Orario di lavoro – Lavoro straordinario
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 22.1.08 la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in prime cure dal Tribunale subalpino, riconosceva in favore della prof.ssa G. V. e nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora innanzi indicato anche con l’acronimo MIUR) il diritto a percepire, pure per il periodo anteriore al 1°.1.03, l’indennità integrativa speciale sulle ore eccedenti l’orario settimanale di 18 ore.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il MIUR affidandosi ad un solo motivo.
La V. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70 co. 1° CCNL comparto scuola del 4.8.95 perché, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, il citato art. 70 CCNL sarebbe chiaro nell’escludere l’indennità integrativa speciale dal compenso per le ore eccedenti, mentre il richiamo al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, avrebbe la mera funzione di individuare un criterio di calcolo, i cui elementi vengono però stabiliti dalla stessa norma collettiva che fa riferimento allo stipendio tabellare. Irrilevante – prosegue il ricorso – è la giurisprudenza amministrativa che ritiene inclusa l’indennità integrativa speciale, in quanto concernente periodi anteriori all’entrata in vigore del citato art. 70 del CCNL, il quale fa riferimento allo stipendio tabellare, da tenersi distinto dalla indennità integrativa speciale, come risultante dall’art. 63 del medesimo CCNL sulla struttura della retribuzione, che comprende, come trattamento fondamentale, lo stipendio tabellare e, separatamente, l’indennità integrativa speciale. Inoltre, conclude il ricorso, solo con il CCNL del 2003 – e quindi solo dal primo gennaio 2003 – è stato stabilito che l’indennità integrativa speciale cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva e viene conglobata nella voce stipendio tabellare.
Il ricorso merita accoglimento, dovendosi dare continuità alla giurisprudenza di questa S.C. maturata sul punto: cfr., ex aliis, Cass. n. 2133/12; Cass. n. 24615/11; Cass. 25.1.11 nn. 1717, 1718, 1719, 1720; Cass. 25.11.10 nn. 23929 e 23930.
Secondo la pronuncia n. 23929/10 “Conviene prendere le mosse, ai fini dell’interpretazione diretta da parte di questa Corte della clausola contrattuale denunciata, dal testo della declaratoria pattizia di cui all’art. 70 del CCNL in esame. Tale clausola, per la parte che interessa, testualmente dispone al primo comma che: “Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all’art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d’istituto, si applica il criterio di calcolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 88, comma 4. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell ‘interessato”.
E’ altresì opportuno sottolineare che in base all’art. 63, dedicato alla struttura della retribuzione, del predetto CCNL la retribuzione dei capi di istituto e del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della scuola si compone del trattamento fondamentale – costituito dallo stipendio tabellare (comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell’indennità di funzione) e dall’indennità integrativa speciale – e del trattamento accessorio – il quale comprende varie voci tra le quali le ore eccedenti di cui all’art. 70.
Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 del richiamato nell’art. 70, comma 1 del CCNL in parola sancisce che: “fermo restando l’obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell ‘orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/diciottesimo del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dello assegno di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12”.
In base al coordinamento dei predetti testi emerge che il richiamo operato nell’art. 70 del CCNL al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, è limitato al mero criterio di calcolo e non riguarda l’individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della retribuzione per le ore in eccedenza.
Tanto è confermato dall’ultimo periodo del richiamato art. 70, comma 1, dove è disposto che: “Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell ‘interessato”.
Infatti, il riferimento allo “stipendio tabellare” – che costituisce proprio una voce della struttura della retribuzione del trattamento fondamentale previsto dal precedente art. 63 del CCNL in parola – e non al “trattamento economico in godimento” di cui al precitato D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, esclude che la parti contraenti abbiano voluto richiamare il meccanismo di cui al precitato art. 88 anche per l’individuazione degli elementi che concorrono alla determinazione del compenso spettante per le ore di lavoro prestate in eccedenza oltre la 18° ora.
Il tenore letterale della clausola contrattuale non consente altra soluzione ermeneutica.
Dunque, l’art. 63 del CCNL in esame nettamente distingue – riguardo alla struttura della retribuzione – le voci che compongono il trattamento fondamentale tra stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale: quest’ultima non è richiamata dalle parti sociali nell’art. 70 del predetto contratto.
La conclusione non può essere che quella dell’esclusione, nella determinazione del compenso dovuto per le ore prestate in eccedenza oltre la 18°, della indennità integrativa speciale.
Deve, poi, ancora osservarsi che tale disciplina non suscita dubbi di illegittimità costituzionale.
Invero, in relazione alla misura del compenso spettante per lavoro straordinario, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 470 del 2002, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, sollevata in riferimento all’art. 36 della Costituzione, nella parte in cui – prevedendo un meccanismo di “blocco” delle retribuzioni – consente che il lavoro straordinario prestato dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato venga retribuito in misura inferiore al lavoro ordinario o comunque non garantisce “un compenso proporzionato alla maggiore penosità del lavoro protratto oltre i limiti dell’orario normale”.
In detta sentenza la Corte ha affermato che “La proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione, di cui al principio stabilito all’art. 36 Cost., vanno riferite – secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale – non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa. Ne consegue – secondo quanto già affermato nella sentenza n. 164 del 1994 – che “il silenzio dell’art. 36 Cost. sulla struttura della retribuzione e sull’articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale”.
Né vi sono dubbi sulla compatibilità del citato art. 70 del CCNL con l’art. 4 della parte 2a della Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in virtù della L. 9 febbraio 1999, n. 30 (Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996), entrata in vigore il 1 settembre 1999 (a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica avvenuto il 6 luglio 1999); tale norma (la cui rubrica e “Diritto ad un’equa retribuzione”) dispone, per quel che qui rileva, che per garantire l’effettivo esercizio del diritto ad un’equa retribuzione, le Parti s’impegnano:
1. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso;
2. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari … (comma 1), ed inoltre che l’esercizio di questi diritti deve essere garantito sia da convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi legali di determinazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alle condizioni nazionali (comma 2).
In primo luogo, com’è noto, le disposizioni della Carta non hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati contraenti, ma si concretano in impegni giuridici di carattere internazionale nei rapporti fra gli Stati medesimi, ai quali, perciò, è demandata l’attuazione dei principi e dei diritti in essa contemplati, con ampia discrezionalità quanto ai modi, ai tempi e ai mezzi.
Inoltre, questa Suprema Corte ha già affermato che rileva in ogni caso la distinzione tra straordinario legale e contrattuale e che i vincoli derivanti dalla Carta riguardano soltanto quello legale (Cass. 14.3.2003 n. 3770; Cass. 1°.2.2006 n. 2245; n. 6264/2010).
Va pertanto sancito che l’art. 70, comma 1 del CCNL Comparto scuola del 4 agosto 1995 è da interpretarsi nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo va determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di cui all’art. 63 dello stesso contratto e, quindi, con esclusione dell’indennità integrativa speciale.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendosi la causa nel merito ex art. 384 co. 2° c.p.c., va rigettata la domanda di pagamento, anche per il periodo anteriore al 1°.1.03, dell’indennità integrativa speciale sulle ore eccedenti l’orario settimanale di 18 ore.
Si compensano fra le parti le spese dell’intero giudizio, considerato che la controversia involge una questione esclusivamente d’interpretazione di contratto collettivo in ordine alla quale i giudici del merito si sono diversamente pronunciati.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di pagamento dell’indennità integrativa speciale sulle ore eccedenti l’orario settimanale di 18 ore per il periodo anteriore al 1°.1.03. Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.
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