Circolare 10 luglio 2013 – Emersione dal lavoro irregolare D.Lgs.109/2012. Chiarimenti su taluni aspetti della procedura e applicazione del DL 28 giugno 2013 n. 76 “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”
Ministero dell’Interno | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
Protocollo 0004417 del 10/07/2013
Ai Sigg. Prefetti
LORO SEDI
Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di TRENTO
Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di BOLZANO
Al Sig. Presidente della Giunta
Regionale della Valle d’Aosta
AOSTA
Alle Direzioni Regionali del Lavoro
LORO SEDI
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il Lavoro
TRIESTE
Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 19-Ufficio Lavoro Isp. Lavoro
BOLZANO
Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali- Servizio Lavoro
TRENTO
Regione Sicilia
Assessorato al Lavoro- Ufficio Reg. Lavoro
Isp. Reg. LavoroPALERMO
Ministero dell’Interno Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Alle Direzioni Territoriali del Lavoro
(per il tramite delle Direzioni
Regionali del Lavoro)
LORO SEDI
e. p.c.
Al Gabinetto del Ministro per
l’Integrazione
Largo Chigi 19
ROMA
All’I.N.P.S.- Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande,21
ROMA
All’INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro
Via Stefano Gradi , 55
ROMA
Al Gabinetto del Sig. Ministro
SEDE
Alla Direzione Generale per la Politiche dei
Servizi per il Lavoro
SEDE
Al Dipartimento della P.S.
Direzione Centrale dell’Immigrazione e
della Polizia delle Frontiere
SEDE
OGGETTO: Emersione dal lavoro irregolare D.Lgs.109/2012. Chiarimenti su taluni aspetti della procedura e applicazione del DL 28 giugno 2013 n. 76 “Primi Ministero dell’Interno Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e
altre misure finanziarie urgenti”
Di seguito alla Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5638 del 7 settembre 2012, relativa alla procedura di emersione dal lavoro irregolare, in riferimento a taluni quesiti formulati su specifici aspetti della stessa ed alle importanti novità introdotte dall’art. 9 comma 10 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 150 del 28 giugno 2013, si forniscono, d’intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, i seguenti chiarimenti, finalizzati anche ad accelerare e semplificare la trattazione delle domande presentate secondo una omogenea valutazione sull’intero territorio nazionale.
1) Regolarizzazione contributiva, da parte dei datori di lavoro, delle posizioni dei lavoratori destinatari delle domande di emersione.
Al fine di ottimizzare il lavoro degli Sportelli unici e di monitorare l’andamento delle domande di emersione, sotto lo specifico profilo della regolarizzazione contributiva da parte dei datori di lavoro, secondo le modalità previste dall’articolo 5, comma 5 del D.M. Interno del 29 agosto 2012, l’INPS provvede a fornire ai Ministeri dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali l’elenco dei datori di lavoro che hanno effettuato il pagamento della quota forfetaria, distinti tra datori di lavoro non domestico (che hanno pagato la quota con il codice RESU) e datori di lavoro domestico (che hanno versato la quota con codice REDO).
Per i datori di lavoro non domestico che operano con il sistema Uniemens, inoltre l’INPS provvederà a fornire al Ministero dell’Interno ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’elenco delle aziende che hanno versato la quota forfetaria e che, ai fini della regolarizzazione contributiva, hanno chiesto l’apertura di apposita matricola (contraddistinta dal codice autorizzazione – c.a.- 5W). Analogamente, per i datori di lavoro agricolo, verrà fornito il corrispondente elenco delle posizioni denunciate con il codice CIDA 69.
Entrambi gli elenchi dei datori di lavoro non domestico sopracitati recheranno l’indicazione della Sede Inps presso la quale la denuncia è stata effettuata.Ministero dell’Interno Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Per i datori di lavoro domestico, l’INPS fornirà l’elenco, sempre con l’indicazione della Sede competente in base all’indirizzo di residenza del datore di lavoro, delle posizioni per le quali è stato effettuato il versamento della quota forfetaria e che risultano in regola con i pagamenti a tutto il IV trimestre 2012.
Parallelamente, saranno redatti due elenchi relativi ai:
- datori di lavoro non domestico (aziende agricole e non) che, pur avendo versato la quota forfetaria, non risultano aver acceso la matricola provvisoria con il c.a. 5W ovvero denunciato i lavoratori con il codice CIDA 69;
- datori di lavoro domestico che, pur avendo versato la quota forfetaria, non risultano aver proceduto con la regolarizzazione contributiva prevista dalla legge quale requisito per l’emersione, cioè i versamenti dei contributi a tutto il IV trimestre 2012.
Si precisa che, all’atto della convocazione, è necessario presentarsi con la posizione contributiva già regolarizzata in riferimento alla durata dell’intero rapporto di lavoro pena il rigetto della domanda.
I medesimi Sportelli unici potranno procedere alla convocazione prioritaria sulla base degli elenchi forniti dall’INPS, consultabili sull’home page del sistema SPI dei:
a) datori di lavoro non domestico che hanno denunciato i lavoratori con il sistema UniEmens e che hanno attivato la matricola provvisoria (c.a. 5W);
b) datori di lavoro non domestico che hanno denunciato i lavoratori con il codice CIDA 69;
c) datori di lavoro domestico che risultano aver versato regolarmente fino al IV trimestre 2012.
2) Requisiti del datore di lavoro.
In merito ai pareri da esprimere sui datori di lavoro inseriti nella cosiddetta “black list”, si precisa quanto segue:
- le giustificazioni presentate dal datore di lavoro nel caso di mancato ritiro da parte dello stesso del nulla osta, nelle procedure di decreto flussi degli anni precedenti e nel caso di mancata assunzione del lavoratore dopo la firma del contratto di soggiorno per dichiarata irreperibilità dello stesso, dovranno essere valutate caso per caso. Le Ministero dell’Interno Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali giustificazioni saranno considerate, in base ai principi di ragionevolezza e buona fede, purché tali comportamenti non risultino ricorrenti in relazione al medesimo datore di lavoro. Le DTL rivaluteranno opportunamente dette dichiarazioni potendo, eventualmente, ove sussistano i requisiti sopra richiamati, modificare il parere precedentemente espresso.
3) Eventi riferibili al datore di lavoro
Così come previsto dall’articolo 9 comma 10 del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro (ossia tutte le ipotesi che hanno causato parere negativo da parte della Questura o della Direzione territoriale del lavoro) la notifica di rigetto inviata al lavoratore verrà integrata dalla convocazione dello stesso presso lo Sportello unico. Quest’ultimo Ufficio, previa verifica dei pagamenti delle somme previste dall’art. 5 comma 5 del D.lgs 109/2012 consultabili sui citati elenchi forniti dall’INPS, e del requisito della presenza sul territorio nazionale al 31 dicembre 2011, provvederà al rilascio della richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione (mod. 209) a favore del lavoratore. Al riguardo, sul sistema SPI verrà resa disponibile un’apposita funzione le cui modalità operative saranno specificate nell’aggiornamento del manuale utente, che verrà pubblicato sull’home page dello stesso sistema. I procedimenti penali ed amministrativi di cui al comma 6 del decreto legislativo 109 del 2012 a carico del lavoratore sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro viene meno la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi a suo carico di cui all’articolo 5 comma 6 del decreto legislativo 109 del 2012. Nel caso in cui il provvedimento di rigetto sia stato già notificato al lavoratore lo Sportello unico competente potrà procedere, tramite
apposita funzione sull’applicativo SPI, alla convocazione del lavoratore per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
4) Cessazione del rapporto di lavoro e assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto dall’articolo 9 comma 10 decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, ove il lavoratore abbia il requisito della presenza al 31 dicembre 2011, accertato in Ministero dell’Interno Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sede di convocazione delle parti presso lo sportello unico, è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Le modalità di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro sono quelle contenute nella circolare INPS n.10 del 17.1.2013, inoltrata agli Sportelli Unici con Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – n.619 del 31.1.2013, con la quale è stato previsto l’obbligo del datore di lavoro di comunicare al SUI ed al predetto Istituto di previdenza l’interruzione del rapporto di lavoro. L’INPS provvederà ad inviare, con cadenza mensile, le comunicazioni di cessazione relative ai lavoratori domestici al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione ed al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. Tali comunicazioni saranno consultabili sulla home page del sistema SPI .
Si evidenzia, inoltre, che in questa ipotesi il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 109 del 2012 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.
Gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, al fine dell’applicazione del comma 10 dell’articolo 5 del decreto legislativo 109 del 2012.
Qualora il lavoratore risulti titolare di un nuovo rapporto di lavoro al momento del rilevamento fotodattiloscopico presso gli uffici immigrazione delle Questure, presentando copia della comunicazione obbligatoria – che assolve, come noto, gli obblighi in capo al datore di lavoro derivanti dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato – potrà ottenere direttamente un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
5) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito ai lavoratori subordinati oggetto di procedura di emersione
Nel rinviare alle disposizioni impartite dagli istituti in merito alle modalità di richiesta, si riportano di seguito le indicazioni da seguire nella fase di inoltro della richiesta di DURC allo Sportello Unico previdenziale che risolvono le problematiche emerse ad oggi.
- Nella compilazione dei dati necessari per l’inoltro della richiesta, qualora non si conosca la Pec o il numero del fax dell’azienda, è Ministero dell’Interno Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunque sufficiente procedere alla valorizzazione dei relativi campi nel formato previsto dall’applicativo che effettua solo controlli formali, ad esempio è sufficiente inserire x@y.wz per la PEC e 999999, vale a dire 6 cifre, per il fax;
- Nella sezione “dati azienda” dovranno essere riportati i dati della matricola provvisoria del datore di lavoro e della sede INPS indicati nell’elenco di cui alla lett. a) del paragrafo 1) della presente nota.
In sede locale, come già sperimentato con successo dallo Sportello unico di Milano, dovranno essere presi accordi direttamente con le sedi INPS di competenza per convenire la modalità di definizione dei Durc relativi alle aziende che abbiano attivato la procedura di emersione 2012 e per ricevere le informazioni in merito alla tipologia di azienda per la quale il controllo deve essere effettuato. In presenza di aziende edili gli Sportelli acquisiranno dai datori di lavoro il numero di iscrizione alla Cassa Edile.
La verifica di regolarità dei datori di lavoro agricoli avverrà sulla base dei dati forniti dall’INPS nell’elenco di cui alla lett. b) del paragrafo 1) per i quali è stato effettuato un incrocio con i pagamenti a tutto il III° trimestre 2012. L’elenco evidenzia le posizioni regolari e irregolari. Con riferimento a queste ultime è stata operata la distinzione tra i datori di lavoro che hanno effettuato versamenti parziali e quelli che ad oggi, pur in presenza di denuncia DMAG non risultano avere effettuato alcun versamento.
6) Requisito reddituale, certificazione medica e idoneità alloggiativa.
- Nel caso di redditi congiunti di più familiari, nell’eventualità che la DTL abbia espresso parere positivo con riserva, data la difficoltà di verifica degli stessi; lo Sportello Unico potrà sciogliere la riserva procedendo al controllo della documentazione prodotta successivamente, relativa alla certificazione reddituale. Nel caso in cui la documentazione presentata non risulti idonea alla prosecuzione della trattazione della procedura, la documentazione sarà inviata alla DTL per la relativa valutazione.
- Nel caso di assunzione di più lavoratori domestici è opportuno che la verifica del reddito sia effettuata senza procedere alla automatica moltiplicazione del reddito (es 20.000 per un domestico, 40.000 per due domestici), ma la DTL dovrà valutare caso per caso la situazione reddituale complessiva del datore di lavoro ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto Ministero dell’Interno Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Interministeriale del 29.08.2012, nonché dell’art. 30-bis, co.8 del DPR 394/1999 e s.m.i.;
- Lo Sportello Unico provvede alla verifica della documentazione attestante il bisogno di assistenza nel caso di assunzione di uno o più badanti. La certificazione medica attestante la necessità di assistenza dovrà essere considerata valida sia in presenza di un provvedimento di riconoscimento dell’invalidità civile, sia nel caso di attestazione circa la necessità di assistenza rilasciata da parte del medico di famiglia iscritto al Servizio Sanitario Nazionale. Nel caso di richiesta di assunzione di una o più badanti, in mancanza della prescritta certificazione medica, la domanda sarà rinviata alla DTL per le necessarie verifiche dei requisiti reddituali.
- la mancanza di idoneità alloggiativa non può essere ostativa alla procedura di regolarizzazione di un lavoratore straniero. Infatti ai sensi del combinato di cui all’art. 5 bis del T.U. Immigrazione, degli artt. 8 bis e 35, comma 1, del Regolamento di attuazione DPR 394 del 1999, costituisce un requisito del solo contratto di soggiorno, e peraltro non ne è richiesta la sussistenza, ma la mera “richiesta di certificazione della idoneità alloggiativa”. Nell’ambito della procedura di emersione, quindi, l’idoneità alloggiativa va richiesta ma non può essere considerata quale motivazione per un rigetto.
Le SS.LL. sono invitate ad impartire ai Dirigenti responsabili degli Sportelli Unici e delle Direzioni Territoriali del Lavoro ed al personale assegnato tutte le indicazioni ritenute opportune per la corretta applicazione dei contenuti della presente circolare, dando, altresì, la più ampia diffusione degli stessi, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione integrati della presenza delle associazioni di categoria firmatarie dei protocolli d’intesa ed anche alle associazioni rappresentative delle comunità straniere eventualmente presenti sul territorio.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Firmato IL DIRETTORE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE E DELL’ASILO (Malandrino) | Firmato IL DIRETTORE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE (Forlani) |
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