CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 luglio 2013, n. 17915

Fermo amministrativo per crediti previdenziali – Competenza del giudice del lavoro – Sussiste.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La sg.ra M. A. R. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo 38/04/09 del 15 ottobre 2009 che, ha rigettato l’appello della contribuente confermando il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine ad un fermo auto disposto per mancato versamento di contributi previdenziali.

2. E.G. spa non si è costituita in giudizio.

3. Il ricorso deve essere rigettato, invero è orami pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il fermo auto deve essere impugnato avanti al giudice competente per il debito che giustifica la misura indicata. Dunque il fermo auto disposto per debiti previdenziali deve essere impugnato avanti al giudice ordinario in veste di giudice del lavoro.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo.