Iva per cassa – modalità e regole
A partire dal 01 dicembre 2012 trova applicazione il nuovo regime dell’Iva per cassa e di recente sono state emanate circolari illustrative ed emesso il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate relative alle e modalità per esercitare l’opzione o la revoca del regime dell’Iva per cassa.
In seguito dell’approvazione delle regole attuative del nuovo regime dell’Iva per cassa ad opera del Decreto MEF 11.10.2012, l’Agenzia delle Entrate ha ora stabilito, con Provvedimento del direttore del 21 novembre, le modalità per esercitare l’opzione o la revoca del nuovo regime previsto dal Decreto Sviluppo 2012. L’opzione per tale regime può essere esercitata da una platea di contribuenti molto ampia, riguardando i soggetti passivi Iva con volume d’affari fino a 2 milioni di euro.
Dopo l’approvazione (con Decreto MEF 11.10.2012) delle regole attuative delnuovo regime dell’Iva per cassa (anche detto “cash accounting”) introdotto dal Decreto Sviluppo 2012 e la definizione delle modalità per l’esercizio dell’opzione e dell’eventuale revoca(con Provvedimento del direttore del 21.11.2012), l’Agenzia delle Entrate ha ora fornito, con laCircolare n. 44/E del 26 novembre scorso, anche i chiarimentiper l’applicazione concreta del nuovo regime, che, si ricorda, entra in vigore da domani 1° dicembre.
In linea generale, l’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Per il solo 2012, è possibile optare per l’Iva per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012. Le Entrate chiariscono che possono accedere al regime di cassa a partire da tale data anche i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, con esclusivo riferimento, però, alle operazioni effettuate nel mese di dicembre 2012.
Il regime dell’IVA per cassa previsto dall’ art. 7 del D.L. n. 185/2008, in vigore fino ad oggi 30 novembre, sarà abrogato da domani 1° dicembre 2012, quando entrerà in vigore, appunto, il nuovo regime previsto dall’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012. Il regime previsto dal D.L. n. 185/2008 non può essere, quindi, applicato alle operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012, ma resta valido per le operazioni effettuate prima di tale data e per le quali era stata espressa la relativa opzione.
Il nuovo regime dell’Iva per cassa in sintesi
L’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto Sviluppo 2012”) ha statuito una modifica sostanziale ed estensione del regime dell’Iva per cassa rispetto a quanto precedentemente previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008. In particolare, è stato stabilito che i soggetti che, nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (in passato era € 200.000), possono optare per la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa (c.d. “Iva per cassa”). L’opzione è valida per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Si ricorda che l’esercizio dell’opzione comporta:
- per ilcedente o prestatoreche esercita l’opzione, l’esigibilità dell’Iva al momento del pagamento dei relativi corrispettivi(l’Iva diventa, in ogni caso, esigibile decorso 1 anno dal momento di effettuazione dell’operazione); analogamente, anchel’Iva assolta sugli acquistidi beni e servizi da parte del soggetto optante diventadetraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
- per ilcessionario/committente, il diritto alladetrazionedell’Iva,in ogni caso, al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
Le regole attuative del novellato regime dell’Iva per cassa sono state indicate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11.10.2012.
In linea generale, l’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Per il solo 2012, è possibile optare per l’Iva per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
Il limite del volume d’affari
L’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto Sviluppo 2012”) ha introdotto un nuovo regime che prevede la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa (c.d. “Iva per cassa”). Il regime è applicabile, previa opzione, dai soggetti che, nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (in passato era € 200.000), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di inizio attività in corso d’anno, tale soglia di volume d’affari non deve essere ragguagliata ad anno.
Nel calcolo del limite di volume d’affari, inoltre, rientrano tutte le operazioni attive, sia quelle assoggettate all’IVA per cassa, che quelle escluse da tale regime.
Le Entrate hanno poi evidenziato che la Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, nel prevedere che gli Stati membri possano applicare il regime di contabilità per cassa, ha anche stabilito che tale regime può essere applicato alle imprese con una soglia di fatturato superiore a € 500.000 e fino a 2 milioni di euro previa consultazione del Comitato IVA. Essendo la soglia di 2 milioni di euro, stabilita dal nostro ordinamento, superiore a quella di € 500.000, è stata, perciò, chiesta tale consultazione, ma questa sarà definita solo dopo il 1° dicembre 2012. Di conseguenza, la Circolare precisa che, se tale procedimento non dovesse dare esito positivo, “si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell’IVA per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi.”
Procedure concorsuali del cessionario o committente
L’IVA diviene comunque esigibile “dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione”, salvo che il cessionario o committente sia stato nel frattempo assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).
La Circolare n. 44/E/2012 sottolinea che, in tal caso, l’esigibilità dell’IVA è sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con IVA per cassa, fino all’effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui l’imposta diviene esigibile limitatamente all’ammontare di quest’ultimo. A tal fine, è necessario che la procedura sia sta “avviata” prima del decorso di un anno, cioè prima di tale termine l’organo competente deve aver emesso il provvedimento di apertura della procedura (ad esempio, per il fallimento, rileva la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale).
Note di variazione
La Circolare in esame affronta, poi, il caso in cui, in pendenza del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, venga emessa nota di variazione in aumento. In tale ipotesi, anche per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’imposta, l’anno decorre dalla effettuazione dell’operazione originaria.
Con riguardo alle variazioni in diminuzione, invece, se esse sono effettuate prima che l’IVA diventi esigibile, rettificano direttamente quest’ultima. Se, invece, sono effettuate dopo che l’IVA è divenuta esigibile, possono essere sono computate nella prima liquidazione utile.
Operazioni NON escluse
L’Agenzia delle Entrate precisa che l’applicabilità del regime dell’IVA per cassa in esame non è preclusa per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione, in quanto tale differimento non deriva dall’applicazione di un regime speciale, ma dall’applicazione di disposizioni inerenti la tempistica degli adempimenti (ad esempio, il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori dall’articolo 74, comma 4, DPR n. 633/1972).
Non sono escluse dal regime dell’IVA per cassa, inoltre, le operazioni attive effettuate nei confronti degli enti non commerciali che agiscono nell’esercizio di impresa, anche se i beni o servizi da questi acquistati sono parzialmente destinati dall’ente all’attività istituzionale.
Inoltre, gli enti non commerciali possono avvalersi essi stessi dell’IVA per cassa relativamente all’attività commerciale eventualmente svolta, nel rispetto, ovviamente, di tutte le condizioni previste dalla disciplina in esame.
Esigibilità dell’IVA per i pagamenti non in contanti
La Circolare n. 44/E/2012 ha precisato che, per i corrispettivi non percepiti in contanti (ma percepiti, ad esempio, mediante assegni bancari, RI.BA, RID, bonifici bancari), per individuare ilmomento del pagamento al verificarsi del quale scatta l’esigibilità dell’IVA, il cedente o prestatore deve fare riferimento alla data di accreditamento dei corrispettivi medesimi nel proprio conto corrente, come risulta dall’estratto conto.
Come si esercita l’opzione
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre stabilisce che l’opzione per il regime dell’Iva per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente, che, se effettua tale scelta, dovrà riportare nelle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione con Iva per cassa ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (l’omessa annotazione nelle fatture rappresenta, ai fini sanzionatori, una violazione formale).
Successivamente, il contribuente dovrà indicare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione e che il contribuente presenterà nel corso dell’anno successivo.
I contribuenti che iniziano l’attività ed intendono avvalersi del regime sin da tale inizio, devono comunicare l’opzione nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di attività.
L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata, ovvero, in caso di inizio attività in corso d’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Solo per l’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione è comunicata con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2012 (modello IVA 2013) ed ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
La durata dell’opzione
L’opzione è vincolante per almeno un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei 2 milioni di euro di volume d’affari, che comportano la cessazione del regime. Decorsi questi tre anni, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi con le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione (comunicazione nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta di revoca effettuata).
Ai fini del computo del triennio, se l’opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l’anno2012 è considerato primo anno di applicazione del regime.
Valida la comunicazione tardiva dell’opzione
Sono considerate valide le comunicazioni effettuate con la dichiarazione annuale IVA presentata tardivamente entro il termine di 90 giorni da quello ordinario. Resta ferma, tuttavia, l’applicazione delle sanzioni amministrative dovute per il ritardo.
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documentazione:
- legge 134/2012 decreto sviluppo 2.0;
- provvedimenti del D.M.E.F. del 11/10/2012:
- circolare n. 44E del 26/11/2012;
- provvedimento del direttore dell’Agenzia entrate del 21/11/2012
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