Istituto dell’Autotutela – Risarcimento danni per mancato annullamento in autotutela dell’atto illegittimo – Cassazione Sez. III civ. 20 aprile 2012 n. 6283 

L’Amministrazione finanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno causato al contribuente sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità dell’azione amministrativa, occorrendo necessariamente che la stessa, nell’emettere l’atto illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buina amministrazione, che sono il limite esterno della sua azione. Le predette regole, impongono all’Amministrazione finanziaria, una volta informata dell’errore in cui è incorsa, di compiere le opportune verifiche e poi, accertato l’errore, di annullare il provvedimento riconosciuto illegittimo o, comunque errato. Pertanto non vi è spazio alla mera discrezionalità, poiché essa verrebbe necessariamente a sconfinare nell’arbitrio, in palese contrasto con l’imparzialità, correttezza e buona amministrazione che sempre debbono informare l’attività dei funzionari pubblici. Tale principio vale anche quando il contribuente abbia lasciato scadere il termine utile per impugnare il provvedimento dinanzi alla Commissione tributaria.

Pertanto non è sufficiente l’obbiettiva illegittimità del comportamento della P.A. ma occorre che tale illegittimità sia connotata da un quid pluris, che viene identificato nella violazione delle regole di l’imparzialità, correttezza e buona amministrazione (art. 97 Costit.). Per questo motivo, secondo la Suprema Corte, ogni volta che l’azione giudiziaria si fonda sull’art. 2043 c.c. occorre necessariamente verificare non solo che la condotta abbia cagionato l’evento e che si sia verificato un danno ma anche che essa sia qualificata dall’elemento soggettivo del dolo o colpa grave. (vedi anche Cass. 23/09/2011 n. 19458)

Con la predetta sentenza viene confermato che la richiesta di annullamento dell’atto illegittimo del richiedente  non è una mera facoltà della P.A. ma il principio costituzionale (art. 97) impone alla P.A. una volta informata dell’errore in cui è incorsa, di compiere le verifiche necessarie ed accertato l’errore annullare l’atto.

Per meglio comprendere il contenuto della sentenza in oggetto non può prescindersi da un’analisi dell’istituto dell’autotutela in ambito tributario. Tale istituto è stato oggetto di numerosi approfondimenti in dottrina. Si ritiene, aderendo alla ricostruzione di autorevole dottrina, che l’autotutela in ambito tributario abbia connotati propri diversi dall’analogo istituto del diritto amministrativo. Tale specificità ha come fonte le norme che lo regolamentano (art. 2 quater del D.L. 564/1994 convertito con modificazione dalla legge n. 656/1994 e dal D.M. 11/02/1997 n. 37).

La regolamentazione normativa impone, a parere di chi scrive, un dovere in capo all’Amministrazione finanziaria di fornire riscontro al contribuente che abbia presentato un’istanza di autotutela (art. 2 legge 241/1990). Se in ambito del diritto amministrativo le ragioni di interesse pubblico che devono guidare l’azione della P.A. sono alla base per decidere se ritirare o meno un provvedimento emesso nel campo tributario le ragioni sono diverse.

Infatti le ragioni dell’istituto dell’autotutela tributaria è quella di garantire una giusta tassazione, in ossequio ai principi di capacità contributiva, di eguaglianza e di imparzialità dell’agere pubblico. Pertanto l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto impositivo illegittimo deriva dalla conclamata, macroscopica e palese insussistenza del presupposto impositivo. Per queste motivazioni l’Amministrazione finanziaria non può attestarsi su posizioni di chiusura volte ad un’ ostinato mantenimento del gettito erariale.