Mancata notifica di un atto di accertamento e notifica della cartella di pagamento – sentenza Cassazione sez. trib. Ord. 04/05/2012 (27 marzo 2012) n. 6721

Con la sentenza, oggetto del nostro commento, la Suprema Corte modifica rispetto alle precedente sentenze il proprio orientamento. Infatti nelle precedenti sentenze aveva affidato al contribuente la scelta dell’impugnazione dell’atto presupposto non notificato, consentendo così di limitare l’impugnazione all’atto conseguenziale privo del presupposto legale. La Suprema Corte nella fattispecie con la forma di ordinanza data, a suo dire, la <<palese fondatezza>> del ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nelle motivazioni la corte si rifà ad un precedente del 2007 (Cass. Sez. V sentenza 08/06/2007 n. 13483) dimenticando le sentenze successive, ive incluse anche quelle della Sezione Unita.

L’ordinanza propone una interpretazione dell’art. 19 comma 3 D.Lgs. 546/1992 in virtù del quale il contribuente che lamenti la mancata notifica dell’atto prodromico dovrebbe impugnare non solo l’atto conseguenziale ossia la cartella di pagamento ma anche l’atto impositivo anche al solo fine di censurare le modalità di notifica.

Diversa interpretazione ha dato la Suprema Corte a Sezione Unite (sentenza 25/07/2007 n. 16412 e 04/03/2008 n. 5791) e dalla giurisprudenza prevalente (da ultima sentenza n, 12223 del 2010)assegna  alla disposizione normativa (art. 19 com. 3)  di un potere di scelta da parte del ricorrente che può limitarsi ad impugnare il solo atto conseguenziale per il solo motivo  della mancanza  dell’atto impositivo oppure impugnare anche l’atto impositivo per sollevare contro di esso tutti i motivi ivi quelli di merito.