Sul ricorso pendente per la legittimità costituzionale dell’art, 19 della legge 300/70 promosso dalla vertenza “Fiom contro Fiat” la sentenza della Consulta n. 231 del 23 luglio 2013 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 39 Cost., l’art. 19, primo comma, lett. b), della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I giudici delle leggi hanno spiegato i motivi che li hanno portati a dichiarare illegittimo l’articolo 19 dello Stato dei lavoratori: lede il pluralismo sindacale. Il problema della norma per i giudici della Consulta si ritrova proprio nella parte in cui “non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”.
Il comma 1 dell’articolo 19 dello statuto dei lavoratori è stato dichiarato illegittimo perché, spiega la decisione, se si consentisse la rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) solo ai sindacati firmatari del contratto applicato nell’unità produttiva, i sindacati ”sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l’azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa”. E se ”il modello disegnato dall’art. 19, che prevede la stipulazione del contratto collettivo quale unica premessa per il conseguimento dei diritti sindacali, condiziona il beneficio esclusivamente ad un atteggiamento consonante con l’impresa, o quanto meno presupponente il suo assenso alla fruizione della partecipazione sindacale, risulta evidente anche il vulnus all’art. 39, primo e quarto comma, della Costituzione, per il contrasto che, sul piano negoziale, ne deriva ai valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale”. Tutto questo diventa ”una forma impropria di sanzione del dissenso, che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentati; mentre, per l’altro verso, sconta il rischio di raggiungere un punto di equilibrio attraverso un illegittimo accordo ad excludendum”.“Nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività” e “si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dell’accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione”.
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