CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 luglio 2013, n. 17269

Fallimento – Assegni emessi dall’amministratore della società a proprio favore – Mancata indicazione della qualità di rappresentante della società – Sottoscrizione di girate di assegno – Necessità di chiarezza, univocità e certezza

Svolgimento del processo

1. La curatela del (…) citò in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli la Banca chiedendo l’accertamento dell’inopponibilità al fallimento degli assegni emessi da (…) allora amministratore della società in bonis, su un conto corrente intestato alla società e aperto presso la banca convenuta, per il pagamento di complessive £ 1.516.000.000. Gli assegni erano stati tratti dal (…) conto bancario della società, senza spendita della qualità di rappresentante della società, a favore dello stesso traente. La banca resistette alla domanda.

Con sentenza 17 marzo 2005, il tribunale di Napoli accolse la domanda, e contro di essa la banca propose appello, sostenendo la tesi che il principio, per il quale la contemplatio domini può essere dedotta anche dal comportamento concludente del rappresentante, vale anche per i titoli di credito e in particolare per gli assegni, ancorché caratterizzati da un particolare rigore formale.

Con sentenza in data 16 aprile 2007, la Corte d’Appello di Napoli ha respinto il gravame.

4. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 5 giugno 2007, ricorre la banca per tre motivi.

Il fallimento resiste con controricorso. La banca ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

5. Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 18 comma quinto del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 in relazione all’art. 11 della stessa legge. Si deduce che nella fattispecie – come è pacifico – gli assegni erano stati emessi dal Marino, all’epoca legale rappresentante della società, a suo favore. Si sostiene che in tali casi il titolo, non destinato alla circolazione, vale esclusivamente come quietanza di pagamento. Si propone il quesito di diritto, se agli assegni tratti a favore del traente e girati direttamente alla banca trattarla non si applichi la disciplina dei titoli di credito e in particolare l’art. 11 legge assegni, dovendosi detti documenti considerare mere quietanze di pagamento della somma in essi indicata.

Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione dell’art. 11 legge assegni, e la violazione degli artt. 1387 1388 c.c., stante la riferibilità delle quietanze alla società anche in mancanza di espressa contemplatici domini.

Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame su un punto decisivo e la falsa applicazione dell’art. 11 legge assegni, essendo stato violato il principio della spendita del nome per facta concludentia, possibile anche con riferimento a un assegno bancario.

6. I motivi, che investono sotto profili diversi l’unico punto decisivo della sentenza impugnata, possono essere esaminati insieme. Essi sono infondati.

Occorre muovere dal consolidato insegnamento di questa corte in tema dì sottoscrizione di titoli di credito. La sottoscrizione – in particolare – di girata di un assegno, per rispondere ai requisiti prescritti dall’art. 11 r.d. n. 1736 del 1933, improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocità e certezza, sicché in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l’identità del sottoscrittore. Dette prescrizioni non vengono meno per il caso in cui l’assegno sia emesso o girato da un ente collettivo (persona giuridica, società commerciale) richiedendosi anche, nel caso suddetto, che la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l’ente, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell’ente. In base a questi principi si è affermato che incorre in responsabilità per il pagamento dell’assegno la banca che, nel necessario diligente controllo della legittimazione del presentatore, ometta l’uno o l’altro degli accertamenti suddetti (Cass. 23 aprile 2004 n. 7761, 9 giugno 2006 n. 13463). Nella fattispecie in esame la banca ricorrente aveva trascurato appunto l’accertamento che la girata dell’assegno, tratto sul conto corrente della società, fosse stata sottoscritta in nome e per conto dell’ente.

Non è invece pertinente il richiamo della ricorrente alla sentenza 17 marzo 2006 n. 6000, perché in quel caso è stata esclusa la responsabilità della banca trattarla per l’avvenuto pagamento di un assegno bancario trafugato e girato per l’incasso dal legale rappresentante di una società, la cui sottoscrizione, pur risultando illeggibile, era chiaramente riconducibile alla società stessa, in quanto apposta in calce ad un timbro recante la denominazione di quest’ultima.

Ma neppure è fondato il richiamo all’art. 18, comma quinto del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, a norma del quale la girata al trattario vale come quietanza. Questa norma suppone la perfetta coincidenza del girante e del soggetto al quale l’assegno, girato alla banca trattarla per l’incasso, è accreditato, e che in tal modo rilascia quietanza del pagamento dell’assegno. La difesa della banca ricorrente, a questo proposito, muove da una premessa contrastante con i fatti accertati in causa, e cioè che l’assegno sarebbe stato emesso dalla società rappresentata dal Marino, invece che dal Marino a proprio nome; tuttavia, anche nell’ipotesi che la girata dell’assegno fosse imputabile alla società, essa avrebbe avuto valore di quietanza se la somma fosse stata pagata o accreditata allo stesso girante (società), e non come, avvenuto, a favore di soggetto diverso dal portatore legittimo dell’assegno, vale a dire della società stessa.

7. Il ricorso è pertanto respinto, in base ai seguenti principi di diritto:

– la sottoscrizione di girata di un assegno, per rispondere ai requisiti prescritti dall’art. 11 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocità e certezza, che non consentono di applicare le norme generali sulla rappresentanza né la possibilità di desumere la provenienza della sottoscrizione da elementi extra cartolari; pertanto, qualora l’assegno sia girato da un ente collettivo, qual è una società commerciale, è richiesto che la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l’ente, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell’ente;

– la regola stabilita dall’art. 18, comma quinto del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, per la quale la girata dell’assegno alla banca trattaria vale come quietanza, suppone che l’assegno sia pagato o accreditato allo stesso autore della girata, e non esenta la banca da responsabilità per il pagamento a favore di soggetto diverso dal legittimo portatore dell’assegno.

8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 12.200,00, di cui € 12.000,00  per compenso, oltre agli oneri di legge.