INPS – Messaggio 29 luglio 2013, n. 12212
Articolo 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92 – Circolare n. 111 del 24 luglio 2013. Integrazione riguardante gli incentivi per l’assunzione di donne appartenenti a particolari categorie. Pubblicazione del modulo di comunicazione on-line per la fruizione del beneficio.
Con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013 sono state fornite le indicazioni per l’applicazione degli incentivi all’assunzione, previsti dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012 n. 92, in favore di coloro che assumano le seguenti categorie di lavoratori:
uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
La nozione di lavoratore “privo di un impiego regolarmente retribuito” è stata definita dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 2013 (allegato 1) ed è stata ora chiarita – con particolare riferimento all’incentivo previsto dalla legge 92/2012 – dal Ministero stesso, mediante la circolare n. 34 del 25 luglio 2013 (allegato 2) In sintesi – in conformità al decreto ed ai chiarimenti ministeriali – deve essere qualificata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):
non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.
Si evidenzia che la situazione di “priva di impiego regolarmente retribuito” prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l’impiego.
Circa i criteri dettagliati di individuazione delle suddette situazioni si rinvia direttamente al decreto ministeriale e alla circolare ministeriale, allegati al presente messaggio; eventuali dubbi potranno essere segnalati alle Sedi Inps presso cui il datore di lavoro assolve gli obblighi contributivi; le Sedi potranno avvalersi della consulenza della Direzione centrale entrate inviando un quesito all’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it.
Le parti della circolare 111/2013, in cui è evidenziata la necessità del requisito dell’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi per la categoria degli ultracinquantenni, devono rispettivamente ritenersi integrate con il requisito dell’assenza di “impiego regolarmente retribuito” da almeno sei o ventiquattro mesi.
La donna “priva di impiego regolarmente retribuito” può essere oggetto di un rapporto agevolato, ai sensi dell’articolo 4, l. 92/2012, se risiede in una delle aree ammissibili ai finanziamenti, nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.
La circolare del Ministero del lavoro chiarisce che deve trattarsi di un’area indicata nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese; per il periodo 2007-2013 la carta è stata definita con Decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28 novembre 2007 (consultabile sul sito internet del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, all’indirizzo http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp).
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione contributiva non è richiesta una durata minima del requisito della residenza in capo alla lavoratrice, purché si tratti di una residenza effettiva e non apparente; il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate.
In conseguenza dei chiarimenti pubblicati con la circolare 34/2013 del Ministero del lavoro – a parziale scioglimento della riserva formulata nel paragrafo 1 della circolare Inps 111/2013 – i datori di lavoro interessati potranno pertanto applicare anche la riduzione contributiva prevista per le donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” ovvero ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
Rimane ancora preclusa – in attesa della pubblicazione del necessario decreto ministeriale – l’applicazione della riduzione contributiva per le donne di qualsiasi età, “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, impiegate in un settore economico o per una professione caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale che supera – in sfavore della donna – di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere.
Il modulo di comunicazione on-line per la fruizione dell’incentivo.
A decorrere dal 30 luglio 2013, all’interno del Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole del sito www.inps.it, sarà disponibile il modulo “92-2012” per la comunicazione on- line finalizzata alla fruizione dell’incentivo (cfr. par. 5, circ. 111/2013); il fac-simile del modulo è allegato al presente messaggio (all. 3).
Lo stesso modulo “92-2012” deve essere utilizzato anche per le assunzioni, proroghe e trasformazione a scopo di somministrazione.
Il datore di lavoro può eliminare una comunicazione già inviata solo nella stessa giornata in cui ha proceduto all’invio, prima dell’elaborazione da parte dei sistemi centrali.
Per ogni dubbio o segnalazione i datori di lavoro, comprese le agenzie di somministrazione, potranno inviare un quesito alla Sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale aziende; ove non riesca a evadere il quesito – ovvero per problematiche sorte a prescindere da un quesito esterno – la Sede potrà rivolgersi agli uffici di consulenza previsti dalla circolare 135/2011; ove si ritenga opportuno interpellare la Direzione generale, le Sedi utilizzeranno – preferibilmente attraverso gli uffici regionali previsti dalla circolare 135/2011 – l’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it per problematiche di carattere giuridico o amministrativo e l’indirizzo supporto.diresco@inps.it
per problematiche di carattere informatico.
I quesiti di interesse generale e le relative risposte saranno pubblicate come FAQ nel portale INTRANET dell’istituto in conformità a quanto già illustrato con il messaggio Hermes intranet n. 9025 del 2013 e sarà creato un elenco esportabile che verrà periodicamente aggiornato; i quesiti di rilevanza esterna aggiorneranno la corrispondente pagina informativa del sito INTERNET www.inps.it, accessibile seguendo il seguente percorso: informazioni > Aziende, consulenti e professionisti > Incentivi all’assunzione> consulta le faq.
Allegato 1
Decreto del 20 marzo 2013
Allegato 2
Circolare n. 34 del 25 luglio 2013
Allegato 3
MODULO 92-2012
Comunicazione per l’applicazione degli incentivi per l’assunzione di ultracinquantenni e donne
(art. 4, commi 8-11, legge 92/2012)
Comunicazione per lavoratore, il cui rapporto è stato oggetto della comunicazione telematica obbligatoria n. ……(NOTA 1),
– con almeno cinquant’anni di età, ovunque residente e “disoccupato da oltre dodici mesi” (art. 4, co. 8)
– donna di qualsiasi età, residente in area svantaggiata e “priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (art. 4, co. 11)
– donna di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (art. 4, co. 11)
– donna di qualsiasi età, “priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi” (art. 4, co. 11)
– registrato presso il Centro per l’impiego di: (NOTA 2)
– <regione>
– <provincia>
– <comune >
– <denominazione> (NOTA 3)
– <indirizzo mail> (NOTA 4)
– iscritto nella gestione ex-Enpals alla posizione contributiva aziendale contrassegnata dalla matricola (codice gruppo + numero attività) n. < …… > (NOTA 5)
Dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
(i dati aziendali saranno prelevati automaticamente dalla procedura in base alla matricola digitata nella prima pagina di accesso)
Al fine di applicare gli incentivi all’assunzione, previsti dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, art. 4, commi 8-11,
dichiaro che
< il datore di lavoro> ha,
in data <GiornoMeseAnno>, assunto a tempo indeterminato assunto a tempo determinato fino al <GiornoMeseAnno>, prorogato fino al <GiornoMeseAnno> un rapporto a tempo determinato – oggetto della comunicazione telematica obbligatoria n. …… – (NOTA 6) instaurato con trasformato a tempo indeterminato un rapporto a tempo determinato, instaurato con
il seguente lavoratore:
<Codice fiscale, ecc. … >
<categoria> (NOTA 7) <qualifica – mansioni> (NOTA 8)
– il lavoratore è stato somministrato a <… …>
– per il lavoratore sono stati già parzialmente fruiti i benefici, per utilizzazione diretta – a titolo di lavoro subordinato – o indiretta – a titolo di somministrazione -, per complessivi giorni <…>(NOTA 9); pertanto i benefici connessi a questa comunicazione scadono in data <… >
Dichiaro che ricorrono le condizioni di applicazione dell’incentivo; in particolare dichiaro, in proprio ovvero in nome e per conto del datore di lavoro, di essere consapevole che:
1. l’assunzione/ proroga/ trasformazione deve realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti (art. 40, reg. (CE) 800/2008);
2. l’assunzione/ proroga/ trasformazione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (art. 4, co. 12, lett. a), legge 92/2012);
3. l’assunzione/ proroga/ trasformazione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012);
4. presso la stessa unità produttiva non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, co. 12, lett. c), legge 92/2012);
5. gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo (art. 4, co. 12, lett. d), legge 92/2012);
6. la durata legale massima dei benefici è determinata dalla somma dei periodi in cui il lavoratore presta l’attività in favore dello stesso soggetto o in favore di un soggetto collegato, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 4, co. 13, legge 92/2012);
7. a carico del datore di lavoro, ai sensi dell’art.9 del Decreto Ministeriale 24/10/2007, non devono sussistere provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A del citato D.M. ovvero deve essere decorso il periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito;
8. il datore di lavoro non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 1, par. 6, reg. (CE) 800/2008; art. 46, legge 234/2012);
9. il datore di lavoro non deve essere un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008 (art. 1, par. 6, reg. (CE) 800/2008).
In relazione a quanto dichiarato
comunico di avere diritto all’applicazione della riduzione del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, per il lavoratore sopra indicato, per il periodo che va dal <… > al <…>
Dichiaro infine di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articolo 75 e 76 del decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Mi impegno, altresì, a comunicare tempestivamente all’INPS qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno indebitamente percepite.
L’Istituto osserverà le norme di cui all’articolo 3 del D.LGS n. 196 del 30 giugno 2003, recante il codice in materia di dati personali.
elabora dati invio dichiarazione (NOTA 10)
—
Note:
1) Inserire il codice della comunicazione obbligatoria prevista dal Decreto del ministero del lavoro del 30 ottobre 2007 (Unilav o Unisomm). In caso di rettifica inserire il codice della comunicazione di rettifica.
2) Se i campi relativi a regione, provincia e comune non appaiono valorizzati, inserire manualmente le indicazioni richieste.
3) Indicare la denominazione del centro per l’impiego, se conosciuta; l’indicazione è facoltativa.
4) Indicare l’indirizzo di posta elettronica del centro per l’impiego, se conosciuto; l’indicazione è facoltativa.
5) Campo da compilare solo in caso di lavoratore iscritto nella gestione ex – Enpals indicando il codice complessivo numerico di 9 cifre.
6) Inserire il codice della comunicazione obbligatoria ove è indicata l’ultima scadenza del rapporto prima di questa proroga.
ESEMPIO: il rapporto ha avuto origine con un contratto a termine dal 01.01.2013 al 19.01.2013; ha avuto una prima proroga fino al 19.02.2013 ed una successiva fino al 19.03.2013. Nel modulo con cui il datore di lavoro comunica l’applicazione dell’incentivo per il rapporto che va dal 20.02.2013 al 19.03.2013 si deve inserire il codice comunicazione riguardante il rapporto immediatamente precedente a quello per il quale si sta procedendo all’invio (nell’esempio si tratta del rapporto che va dal 20.01.2013 al 19.02.2013).
7) Selezionare una delle ipotesi previste dal menu a tendina.
8) Inserire la qualifica e le mansioni.
9) Questo campo deve essere sempre compilato.
Va indicato il numero dei giorni fruiti se, con il medesimo lavoratore, sono stati in precedenza svolti rapporti a tempo determinato o somministrazioni a tempo determinato, per i quali i benefici sono stati fruiti – direttamente o indirettamente – dallo stesso soggetto o da soggetti diversi appartenenti allo stesso gruppo ovvero collegati. ESEMPIO: il datore di lavoro ha fruito dell’incentivo per un rapporto a tempo determinato, che ha avuto origine il 01.01.2013 ed è scaduto il 19.01.2013; il rapporto è stato prima prorogato fino al 19.02.2013 e poi – con successiva proroga – fino al 19.03.2013. Nel modulo con cui il datore di lavoro comunica l’applicazione dell’incentivo per la prima proroga devono essere indicati 19 giorni fruiti; nel modulo relativo alla seconda proroga devono essere indicati 50 giorni fruiti.
Nel caso in cui non vi siano periodi già goduti, deve indicarsi il valore “0” (zero).
10) E’ possibile procedere all’invio della dichiarazione solo dopo aver premuto il tasto “Elabora dati”.
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