COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA – Sentenza 11 dicembre 2012, n. 84

Accertamento imposte – Notificazioni – Notificazione dell’avviso di accertamento prima del termine di 60 giorni dalla consegna al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni previsto dall’art. 12, comma 7, legge 27.07.2000, n. 212 – Illegittimità – Sussiste

Svolgimento del processo

La società Z. SRL impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Montepulciano in conseguenza di processo verbale stilato dalla Guardia di Finanza.

L’unico motivo di ricorso riguardava la data di emissione dell’avviso di accertamento stesso.

Infatti, secondo la società Z., l’Ufficio per emettere l’avviso, avrebbe dovuto attendere i 60 giorni previsti dall’art. 12 ultimo comma legge 212/2000, termine riservato alla società contribuente per presentare osservazioni al processo verbale prima della eventuale emissione dell’avviso di accertamento, né erano stati esplicitati motivi di urgenza che potessero giustificare il mancato rispetto dei termine.

Si costituiva l’Ufficio rilevando che il mancato rispetto del termine non aveva leso le possibilità del contribuente di far valere i propri diritti in sede contenziosa.

In sede di discussione aveva poi aggiunto che la necessità di emettere l’avviso dì accertamento era giustificata dalla necessità di non incappare in una possibile prescrizione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Siena Sezione 8, con sentenza n. 20/5/10 depositata il 29/3/2010, accoglieva il ricorso, con compensazione di spese.

Appella l’Ufficio.

Si costituisce la società contribuente.

Motivi della decisione

Il primo giudice ha rilevato come nel processo verbale di cui al presente giudizio, (pag. 8) fosse riportala la seguente frase: “La parte è resa edotta della facoltà, ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 come modificato dall’art. 83 comma 18 del D.L. 25/6/2008 n. 112, di comunicare, compilando l’apposito modello….. entro i 30 giorni successivi alla notifica/rilascio del presente processo verbale di constatazione la volontà di prestare adesione al contenuto del processo verbale stesso…… l’Agenzia delle Entrate di Montepulciano provvedeva entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di adesione della parte all’emanazione dell’apposito atto di definizione.”.

Il primo giudice ha altresì rilevato che il processo verbale è stato notificato il 26/11/2008 mentre l’avviso di accertamento lo è stato il giorno 15/12/2008 vale a dire solo 19 giorni dopo la notifica del processo verbale.

Ora, appare evidente come la disciplina legislativa preveda un termine a favore del contribuente (30 giorni) per manifestare la eventuale volontà di aderire al contenuto del PVC, e un ulteriore termine (60 giorni) per l’Agenzia delle Entrate per emanare l’apposito atto di definizione.

Il termine di 30 giorni, quindi, è concesso al contribuente proprio per consentirgli di valutare, con ragionevole approfondimento, il contenuto del PVC in modo da decidere o meno di prestarvi adesione.

Solo una volta scaduto questo termine l’Ufficio ha la certezza, qualora ovviamente il contribuente non abbia inviato l’apposita comunicazione di adesione, che il contribuente medesimo non intende definire in via concordata l’intera vicenda, e pertanto ha la piena libertà di emanare l’eventuale avviso di accertamento.

Pertanto, nel caso di specie, la notifica dell’avviso di accertamento solo 19 giorni dopo che era stato notificato/comunicato il PVC, si è posta in contrasto con il procedimento statuito dal legislatore, frustrandone totalmente le finalità.

Da ciò la illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato.

Sotto questo profilo l’appello dell’Ufficio non può essere accolto perché, quand’anche il primo Giudice, nella motivazione, fosse incorso in un errore confondendo il termine dei 30 giorni come sopra richiamato, con l’ulteriore termine di 60 giorni contenuto nell’art. 12 della Legge 212/2000, la conseguenza sarebbe la medesima.

Tale norma prevede, infatti, che prima di 60 giorni dalla notifica del PVC non può essere emanato l’avviso di accertamento che dal PVC prende le mosse.

Ebbene, è pacifico, così come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (ad esempio Cass., V, 15/3/2011, n. 6088), che il mancato rispetto di detto termine “sacrificando un diritto riconosciuto dalla legge al contribuente non può che comportare l’illegittimità dell’accertamento senza bisogno di alcuna specifica previsione in proposito”.

Né può essere accolta la doglianza dell’Ufficio nel punto in cui vuol sostenere l’esistenza dei “casi di particolare motivata urgenza” così come previsti dall’art. 12 della Legge n. 212/2000, che legittimano l’emissione dell’avviso di accertamento prima della scadenza del termine di 60 giorni, facendo riferimento alla maturazione della prescrizione.

La prescrizione, infatti, è un istituto giuridico il cui maturarsi è facilmente computabile e verificabile e pertanto, se l’Ufficio si è attivato solo tardivamente, nell’imminenza della scadenza del termine prescrizionale, non può che imputare a se stesso tale evento.

Pertanto, sia pure con le precisazioni sopra riportate, l’appello dell’Ufficio deve essere disatteso e la sentenza di primo grado integralmente confermata.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.