La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32054 del 24 luglio 2013 interviene in materia di reati tributari affermando che il delitto di omessa presentazione della dichiarazione concorre con quello di occultamento o distruzione di scritture contabili in quanto i due reati sanzionano condotte del tutto diverse.
La pronuncia trae origine dalla condanna, da parte del tribunale penale, confermata dalla Corte di appello, di un imprenditore sia per il reato previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000, poiché, in veste di legale rappresentante di una ditta individuale, occultava e/o distruggeva le scritture contabili obbligatorie non consentendo la ricostruzione del volume degli affari e dei redditi, sia per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale delle imposte sui redditi e dell’Iva (articolo 5 del decreto legislativo 74/2000)
L’imprenditore ricorreva, allora, in Cassazione, e nel ricorso evidenziava in particolare che i giudici avrebbero dovuto ritenere sussistente tra le due norme un concorso apparente, con conseguente applicazione del principio di sussidiarietà, in base al quale, quando due disposizioni descrivono entrambe gradi o stati diversi di aggressione al bene tutelato dal diritto, quella principale, che arreca al bene l’offesa maggiore, assorbe l’altra.
Per i giudici della Cassazione si ha concorso apparente di norme allorchè una medesima condotta integra apparentemente più fattispecie astratte di reato e, tuttavia, sulla base di un’analisi delle medesime fattispecie astratte, o delle modalità concrete di realizzazione dei reati, solo una delle disposizioni risulta, in effetti, quella applicabile nella fattispecie concreta.
Ne conseguiva, secondo le tesi difensive, che avrebbe dovuto applicarsi soltanto uno dei due reati atteso che l’occultamento o distruzione delle scritture contabili risulta prodromico all’omissione del pagamento delle imposte, con evidente riduzione della pena.
Si ricorda a questo proposito che il delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili sanziona con la reclusione da sei mesi a cinque anni, chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari
Invece il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali (articolo 5 del decreto legislativo 74/2000) punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro trentamila
La Corte ha respinto il ricorso, confermando la condanna e ritenendo che nella specie non fosse possibile ravvisare nessun concorso apparente di norme tra le due fattispecie.
Infatti nonostante entrambe richiedano quale elemento soggettivo, il dolo specifico, rappresentato dal fine di evadere le imposte dirette o l’Iva, le rispettive condotte sono del tutto differenti e, quindi, non possono sovrapporsi. Non è pertanto applicabile il principio di specialità che consente di escludere l’applicazione della fattispecie avente portata generale, quando la fattispecie speciale punisce una condotta perfettamente coincidente con quella prevista dalla norma a carattere generale, con l’aggiunta di un elemento specializzante. Ne consegue, concludono i giudici di legittimità, che non esiste alcuna relazione di genere a specie tra le condotte dei due delitti e cioè a dire che, in mancanza della norma speciale, il fatto sarebbe comunque ricompreso nella fattispecie di portata generale.
LA SENTENZA
Gli Ermellini affermano che secondo il costante indirizzo di questa Corte, tuttavia, il solo criterio idoneo a risolvere il conflitto apparente di norme è dato dal criterio logico strutturale di specialità individuato dall’articolo 15 del Codice penale (…). Orbene, nella vicenda in esame, non può essere ravvisato un concorso apparente di norme tra le fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa alle imposte direttive e all’Iva e la fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili, anche se entrambe le fattispecie sono caratterizzate dalla presenza del dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sull’Iva, peraltro il delitto di occultamento o distruzione dei documenti contabili prevede anche la possibilità che il dolo specifico si riferisca alla finalità di consentire l’evasione a terzi. Sono infatti completamente diverse le condotte.