Con il provvedimento n. 92558 del 2013 l’Agenzia delle Entrate, a fronte della semplificazione dei rapporti con i contribuenti e gli intermediari, ha fornito le modalità di adesione e le condizioni di utilizzo del servizio “Cassetto fiscale delegato” da parte degli intermediari

Il Cassetto fiscale delegato è il servizio mediante il quale l’intermediario incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni, può consultare le informazioni contenute nel cassetto fiscale dei contribuenti per cui prestano assistenza.
Per accedere a tale servizio, gli intermediari devono sottoscrivere il regolamento nel quale sono riportate le condizioni di utilizzo del servizio stesso e trasmetterlo per via telematica tramite il servizio Entratel. La richiesta di adesione al servizio si intende perfezionata all’atto dell’emissione dell’attestazione di accettazione da parte dell’Agenzia, fornita all’intermediario attraverso il medesimo servizio Entratel.
Nella attestazione di accettazione di adesione, l’agenzia delle entrate comunica all’intermediario la regola con la quale calcolare il codice necessario per accedere al Cassetto Fiscale.
L’intermediario che ha aderito al regolamento ed ha ottenuto il codice segreto, può consultare le informazioni relative alla posizione fiscale dei contribuenti cui presta consulenza, mediante delega da parte dei contribuenti stessi.
Il soggetto delegante può conferire la delega:

– comunicando online all’Agenzia i dati della delega;
– compilando lo schema di delega e consegnandolo a qualsiasi ufficio territoriale dell’agenzia delle entrate;
– compilando lo schema di delega e consegnandolo all’intermediario che provvederà a richiederne l’attivazione attraverso il servizio Entratel.

In ogni caso, le deleghe conferite hanno una validità di quattro anni, sono rinnovabili alla scadenza e sono revocabili in qualsiasi momento, sia da parte dell’intermediario che del soggetto delegante.
L’agenzia mette a disposizione i dati presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria e non assume responsabilità per danni causati da variazioni che potranno successivamente intervenire nonché per eventuali interruzioni del servizio.
Pertanto, l’intermediario nel consultare le informazioni fiscali dei contribuenti deve impegnarsi ad osservare le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dagli articoli 33 e seguenti e nell’allegato B del D.Lgs. n. 196/2003.
La violazione dei divieti e degli impegni indicati ne Regolamento comporta la revoca dell’autorizzazione alla consultazione.

Le modalità di utilizzo del servizio di consultazione del “Cassetto fiscale delegato” sono rese operative entro il 31 ottobre 2013. Durante il periodo transitorio:

– gli intermediari che abbiano aderito al servizio secondo le previgenti condizioni possono utilizzarlo senza soluzione di continuità aderendo alle nuove condizioni entro il 31 ottobre 2014;
– le adesioni al servizio secondo le previgenti condizioni non sono tacitamente rinnovabili;
– le deleghe attive conservano la loro validità fino alla scadenza.