AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 31 luglio 2013, n. 93676
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2009, concernente l’adeguamento dei servizi telematici alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008 – Nuova modalità di presentazione della domanda di abilitazione al servizio telematico Entratel e delle istanze di variazione dell’utenza
Dispone:
1. Abilitazione al servizio Entratel
1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, concernente l’adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, sono apportate le modifiche di seguito indicate; le modifiche saranno rese operative entro il 30 settembre 2013 dandone notizia sul sito internet dell’Agenzia.
1.2 Al punto 2.2., dopo le parole “quest’ultimo viene attribuito dal sistema in tempo reale” sono aggiunte le seguenti: “e fornito unitamente all’indirizzo di posta elettronica certificata cui eventualmente inviare i documenti di cui al successivo punto 2.3.”.
1.3. Dopo il punto 2.3. è aggiunto il seguente: “2.3.1. La domanda di abilitazione e la documentazione allegata di cui al punto 2.3. possono essere trasmesse mediante casella di posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di cui al punto 2.2. In tal caso la domanda di abilitazione deve essere sottoscritta mediante firma digitale del soggetto che richiede l’abilitazione; la domanda di abilitazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta mediante firma digitale del rappresentante legale o negoziale.”.
1.4. Al punto 2.9., dopo le parole “rilascia al richiedente medesimo l’attestazione di abilitazione al servizio Entratel, recante un codice da utilizzare per prelevare le proprie credenziali dal sito dei servizi telematici” sono aggiunte le seguenti: “; nel caso in cui l’utente abbia trasmesso la domanda di abilitazione e la documentazione allegata mediante casella di posta elettronica certificata, l’ufficio rilascia l’attestazione di abilitazione al servizio Entratel attraverso un messaggio di posta elettronica certificata, alla medesima casella.”.
1.5. Il punto 2.10. è eliminato.
1.6. Dopo il punto 2.12. è aggiunto il seguente: “2.12.1. Le istanze di cui al punto 2.12. possono essere trasmesse mediante casella di posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo ottenibile attraverso l’apposita funzionalità resa disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.”.
1.7. Dopo il punto 2.13. è aggiunto il seguente: “2.14. La struttura del messaggio di posta elettronica certificata con il quale trasmettere i documenti di cui al punto 2.3. e le istanze di cui al punto 2.12. nonché l’elenco dei formati ammessi per i file da allegare sono resi disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.”.
Motivazioni
L’attuale procedura di abilitazione al servizio telematico Entratel prevede che l’utente, effettuata via web la richiesta di pre-iscrizione, presenti, entro trenta giorni, la domanda di abilitazione e la documentazione allegata ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate della regione in cui ricade il proprio domicilio fiscale.
Per offrire ai soggetti che hanno i requisiti per essere abilitati al servizio Entratel una modalità più agevole di presentazione della documentazione necessaria salvaguardando, al tempo stesso, la verifica dell’identità del richiedente, si consente di trasmettere via posta elettronica certificata la documentazione richiesta per l’abilitazione ed eventuali successive variazioni a condizione che la domanda di abilitazione, contenente l’esplicita dichiarazione di accettazione delle condizioni di funzionamento del servizio stesso, sia sottoscritta mediante firma digitale dal soggetto richiedente o, in caso di utenti diversi dalle persone fisiche, dal rappresentante legale o negoziale con conseguente assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dell’interessato.
Resta ferma la possibilità di presentare la richiesta di abilitazione con le modalità tradizionali, presso qualsiasi ufficio della Regione in cui il richiedente ha fissato il proprio domicilio fiscale.
La nuova modalità di presentazione della domanda di abilitazione sarà resa operativa entro il 30 settembre 2013 e ne verrà data notizia attraverso il sito dell’Agenzia.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999.
– Statuto dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
– Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.
– Decreto 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.187 del 12 agosto 1998.
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008.
——
Provvedimento pubblicato il 31 luglio 2013 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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