Corte di Cassazione sez. penale Sentenza 8 luglio 2013, n. 28909

Repubblica italiana

In nome del Popolo italiano

 La Corte Suprema di Cassazione

Terza Sezione penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

Sentenza

(omissis)

Ritenuto in fatto

1.1 Con sentenza del 10 novembre 2011 il Tribunale di Verona dichiarava nono doversi procedere nei confronti di(omissis), imputato del reato di cui all’articolo 2 comma 2° del lgs 152/2006, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

1.2 Riteneva il Tribunale che il reato contestato, alla luce della intervenuta depenalizzazione operata con il Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205, doveva considerarsi un mero illecito amministrativo: da qui la formula di proscioglimento pronunciata ai sensi dell’articolo 129 C.p.p..

1.3 Propone ricorso il Pubblico Ministero denunciando violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale perché la condotta contestata continuava a mantenere valenza penale anche dopo la riforma intervenuta con il Dlgs 205/2010.

Considerato in diritto

1. Osserva la Corte che il ricorso è fondato: va premesso che al (omissis) era stata contestata la violazione dell’articolo 256 comma 1° lett. a) e comma 2° del Dlgs 152/2006 per l’avvenuto smalti mento di rifiuti non pericolosi di natura eterogenea aventi un codice Cer diverso da quello indicato nel formulario di trasporto (reato commesso il 18 maggio 2007). Secondo l’interpretazione del Tribunale tale condotta, oggi trasfusa nel Dlgs 205/2010 che ha introdotto la scheda Sistri in luogo del codice Cer, non costituisce più reato ma illecito amministrativo, residuando la condotta penalmente rilevante solo nell’ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda Sistri.

2. A ben vedere la nuova normativa introdotta dal Dlgs 205/10 ha istituito la scheda Sistri in sostituzione del precedente formulario: tuttavia la piena operatività del nuovo sistema di trasporto dei rifiuti è stata postergata ex Dm 2 dicembre 2010, all’1°giugno 2011 con conseguente rinvio delle sanzioni penali ivi previste che continuano, pertanto, a permanere inalterate rispetto alla disciplina precedente. Di seguito a tale Dm è intervenuto l’articolo 6 del Dl 13 agosto 2011, n. 138 che ha ulteriormente differito al 15 dicembre 2011 — 9 febbraio 2012 l’effettiva operatività della scheda Sistri.

3. Di conseguenza, anche al fine di evitare un pericoloso vuoto normativo con possibile contrasto con il precetto costituzionale di cui all’articolo 3 Cost. (principio di ragionevolezza), la condotta contestata al (omissis) doveva ritenersi ancora punibile penalmente posto che l’operativltà del sistema Sistri non era ancora entrata a regime.

4. La motivazione offerta dal Tribunale è dunque errata sotto il profilo giuridico per inosservanza del precetto penale: tale vizio motivazionale imporrebbe un annullamento con rinvio che, tuttavia, appare superfluo in relazione alla maturata prescrizione del reato, essendo trascorsi ad oggi oltre cinque anni dalla data di consumazione del reato. 1

5. Si impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione,

 

PQM

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione,

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2013

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2013