Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio: accordo in materia di detassazione

TESTO DELL’ACCORDO

Roma, 20 giugno 2013

La Parti

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA

e

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL

Visto l’art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Visto il DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013.

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013.

Vista la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013.

Premesso che

le parti considerano la contrattazione collettiva, a tutti i livelli, uno strumento utile per perseguire la crescita della produttività e della competitività;

nel settore del Terziario, Distribuzione e Servizi gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa hanno dimostrato, nel corso degli anni, di essere connessi all’applicazione degli istituti di flessibilità e delle relative maggiorazioni o compensazioni derivanti da regimi orari a ciclo continuo, banca delle ore, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche, prestazioni straordinarie, ovvero le maggiorazioni derivanti da modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo), e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai CCNL e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro, come indicato nella succitata Circolare n. 15 del 3 aprile 2013;

il DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, ha dato attuazione all’art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;

le parti, presa visione delle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 e dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013 ritengono necessario favorire la definizione di accordi di secondo livello che incentivino l’attuazione degli istituti che, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;

convengono che

1. per l’attuazione delle normative ricordate in Premessa, le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confcommercio, prive di rappresentanza sindacale, che intendono definire sulla base di specifiche esigenze aziendali accordi di secondo livello che trovino applicazione a tutti i dipendenti dell’impresa potranno stipularli con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo con l’assistenza delle strutture riconducibili a Confcommercio aventi competenza sindacale;

2. l’accordo quadro territoriale allegato alla presente intesa, tenendo conto del ruolo e dei contenuti degli strumenti di flessibilità come definiti e concordati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché del carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese realizzate a livello aziendale, costituisce un modello per l’attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione ai datori di lavoro e lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione.

ACCORDO TIPO TERRITORIALE

Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di …

e

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL

della Provincia di …

Premesso che

il DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, ha dato attuazione all’art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;

le parti hanno sottoscritto il 20 giugno 2013 a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;

la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 ha previsto la possibilità di assoggettare all’imposta sostitutiva del 10%, tra le altre somme, le quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di specifiche prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di norma applicati in azienda e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai C.C.N.L. e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro in quanto tese ad incrementare la produttività, quali quelle rese in applicazione degli istituti richiamati nella premessa dell’Accordo Quadro del … 2013, di cui si comma precedente;

è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione aziendale e territoriale quale strumento per perseguire la crescita della produttività e della competitività delle imprese

si conviene quanto segue

fermo restando il rispetto delle procedure, degli obblighi contrattuali e dei contenuti dei C.C.N.L. applicati, per l’anno 2013, le aziende aderenti al sistema Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di ……, applicheranno l’imposta sostitutiva del 10% sugli importi erogati nel 2013 in relazione alle quote retributive/compensi/maggiorazioni/premi di rendimento e/o produttività connessi alle prestazioni lavorative richiamate in premessa collegate a indicatori quantitativi, nonché a eventuali altre prestazioni lavorative diverse rispetto ai sistemi di orario di lavoro applicati in azienda nei limiti ed alle condizioni previste dal DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 e dalle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenute nella circolare n. 15/2013 e dell’Agenzia delle entrate nella circolare n. 11/E del 30 aprile 2013.

Il presente accordo verrà depositato a cura dell’associazione datoriale firmataria ai sensi del DPCM 22 gennaio 2013, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende aderenti ai sistema Confcommercio imprese per l’Italia della Provincia di …… che ad esso si richiamano. I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l’azienda.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.