Artigianato: accordo quadro territoriale regione Calabria in materia di detassazione

Catanzaro 28 Giugno 2013

Tra Confartigianato Calabria, CNA Calabria, Casartigiani Calabria e CGIL CISL UIL

In recepimento dell’accordo interconfederale siglato dalle parti sociali a livello nazionale il 13/05/2013, allegato come parte integrante del presente,

Premesso

– Che l’art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha stabilito per il periodo di imposta relativo all’anno 2013 la proroga delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, introducendo una particolare agevolazione fiscale;

– In attuazione di tale norma è stato emanato il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 pubblicato sulla G.U. 29 marzo 2013;

– Sono state pubblicate le circolari applicative da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 e dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013;

– Si intende con il presente accordo sindacale promuovere la contrattazione collettiva territoriale per migliorare la competitività e la produttività delle singole imprese

Si è concordato quanto segue:

a) il presente accordo si applica nei confronti delle imprese e dei datori di lavoro che applicano uno dei CCNL sottoscritti dalle federazioni in epigrafe e dalle associazioni datoriali dell’artigianato; nei confronti delle imprese e dei datori di lavoro aderenti ad una delle associazioni datoriali stipulanti il presente accordo; nei confronti dei dipendenti delle associazioni imprenditoriali stipulanti e degli enti o delle società da loro promossi, partecipati o costituiti comprese le strutture bilaterali;

b) i datori di lavoro applicheranno ai dipendenti occupati in aziende con sede nel territorio regionale della Calabria l’agevolazione fiscale prevista dal DPCM 22 gennaio 2013 per le voci retributive corrisposte nell’anno 2013 a seguito di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza del normale orario di lavoro applicato in azienda;

Le ipotesi in tema di gestione degli orari di lavoro riportate nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15/2013 si prendono a riferimento al solo scopo esemplificativo e non esaustivo.

Le imprese e i datori di lavoro applicheranno le agevolazioni sopra richiamate a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l’azienda.

Sono inoltre detassabili le erogazioni previste dalla contrattazione collettiva in esecuzione di contratti collettivi territoriali che facciano riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/ efficienza/ innovazione.

c) l’agevolazione fiscale sarà riconosciuta sia sulla quota di retribuzione corrisposta che sulle eventuali relative maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell’orario attuato in azienda, modifica che costituisce l’indicatore quantitativo di riferimento;

d) il presente accordo sarà depositato entro trenta giorni dalla data di stipula presso la direzione territoriale del lavoro capoluogo di regione, a cura di una delle parti firmatarie;

e) le parti stipulanti il presente accordo dichiarano che lo stesso è pienamente conforme e coerente con le finalità e le norme contenute nel DPCM 22 gennaio 2013.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, in base ai sistemi contrattuali di riferimento.

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Allegato 1 – Accordo interconfederale 13 maggio 2013