PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 24 luglio 2013, n. 108

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all’evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara

Art. 1

1. Al prof. Giovanni Menduni, Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 102 del 5 luglio 2013, per lo svolgimento delle attività previste nel medesimo provvedimento, è riconosciuto un compenso mensile pari al 15% del trattamento stipendiale in godimento al momento della nomina.

2. Al comma 4 dell’art. 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 102/2013, dopo le parole “si avvale del personale” sono aggiunte le seguenti “e delle strutture”.

3. La regione Toscana assicura il supporto logistico, amministrativo e contabile necessario al Commissario delegato per l’espletamento delle sue funzioni, con oneri a carico del bilancio della medesima regione.

Art. 2

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’evento sismico che ha colpito i soggetti residenti nei comuni delle provincie di Lucca e Massa Carrara, individuati dal Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 102/2013, detto evento costituisce causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari. In ogni caso rimangono sospese fino al 9 ottobre 2013 le rate in scadenza entro la predetta data.

Art. 3

1. All’art. 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 102/2013, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma “2-bis. Al personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle predette attività, è riconosciuta una indennità mensile, pari al 20% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga al principio di omnicomprensività di cui all’art. 24 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001”.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 3 agosto 2013, n. 181.