INPS – Circolare 06 agosto 2013, n. 123
Convenzione tra l’INPS e la F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori sulle prestazioni temporanee.
In data 4 giugno 2013 il Presidente dell’INPS ha sottoscritto con la F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori una convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 della legge 1991, n. 223 (all.1).
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della predetta convenzione.
I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari, di disoccupazione ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012, di disoccupazione speciale e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore della F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori mediante trattenuta sulle prestazioni predette.
Le trattenute si effettuano previo rilascio della delega, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, sottoscritta dal lavoratore che deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.
La delega è priva di effetto se non è contenuta nel modello di domanda INPS oppure nel caso in cui non rechi la sottoscrizione del lavoratore o il timbro e la firma del legale rappresentante dell’organizzazione.
Il codice identificativo della F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori è “4901”.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti d’integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18, della legge n. 223/1991. Tale documentazione, così come eventuali revoche e nuove deleghe, dovrà essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, terzo comma, della legge 1991, n. 223.
In caso di contestazione concernente l’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’Istituto cesserà di operare le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla ricezione della comunicazione medesima. L’Organizzazione sindacale, in tal caso, restituirà le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.
La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all’anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.
Nel caso in cui l’INPS riceva apposita comunicazione da parte del lavoratore interessato, avente ad oggetto la volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura competente dovrà procedere, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione di detta revoca.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione.
A tal proposito la F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori ha comunicato la misura di dette percentuali, come di seguito riportate:
4% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI e Mini ASpI 2012;
2% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni effettueranno i versamenti, senza gravami di interessi e dedotte le spese di cui all’art. 7 della convenzione allegata, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione e metteranno a disposizione della F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo delle trattenute stesse.
L’Associazione s’impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio che è stato determinato in € 0,74 (settantaquattro centesimi) per singola delega.
L’eventuale variazione annuale dei costi verrà comunicata con raccomandata a/r o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), a seguito della quale la F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e la F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori e alle vicende ad esso relative.
Inoltre l’INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell’organizzazione sindacale stipulante, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.
Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Organizzazione stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione dell’allegata convenzione, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Nel caso di giusta causa è fatta salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.
Si comunica che la sede legale della F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori è in via Amatrice n.38 Roma (RM).
I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che verrà comunicato completo del codice IBAN alle strutture dell’Istituto con successivo messaggio.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore della F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori, sono stati istituiti i seguenti conti:
GPA25365 – per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
GPA35365 – per l’accreditamento alla F.I.A.C.A. dei contributi associativi sopra citati;
GPA11365 – per la rilevazione del debito verso la F.I.A.C.A..
I pagamenti a favore dell’Organizzazione in argomento vanno imputati in DARE del citato conto GPA11365, il cui saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare alla F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori, devono essere imputati al conto esistente GPA24042.
Per quanto riguarda le ulteriori istruzioni procedurali e contabili inerenti alla definizione dei rapporti finanziari con la citata organizzazione si rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3) della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Infine, nell’allegato n. 2, vengono riportati i conti GPA11365, GPA25365 e GPA35365, sopra indicati.
Allegato 1
Convenzione fra istituto nazionale della previdenaza sociale (inps) e federazione imprese agricole coltivatori mezzadri allevatori (f.i.a.c.a.) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee
Art. 1
I lavoratori aventi titolo alle prestazioni di indennità di mobilità, ai trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi alla F.I.A.C.A. mediante trattenute da effettuarsi da parte dell’INPS sulle predette prestazioni ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art.2
Il diritto di versare i contributi associativi alla F.I.A.C.A. viene esercitato mediante rilascio della delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione medesima.
La delega, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore delegante, dovrà recare il timbro della Organizzazione interessata e la firma del rappresentante della Organizzazione sindacale. L’Organizzazione viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall’INPS.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all’Istituto, contestualmente agli elenchi di cui al successivo art.3, primo comma, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 della legge 223/1991.
Lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare tale documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell’INPS (comma terzo, art. 18).
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
La F.I.A.C.A. si impegna al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.
Art.3
E’ priva di effetto la delega non contenuta nel modello di domanda o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore o del timbro e della firma del rappresentante dell’Organizzazione. Nei casi di pagamento diretto di integrazione salariale, è priva di effetti la delega del lavoratore i cui dati non vengono comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione.
Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando di non aver rilasciato delega, l’Istituto, sia che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro o direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L’Organizzazione sindacale a cui favore le trattenute siano state effettuate restituirà ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.
Agli effetti della presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all’anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.
Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma terzo, della legge 23 luglio 1991 n.223, la revoca o una nuova delega, redatta quest’ultima secondo le modalità di cui all’art.2, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all’INPS secondo le modalità indicate nello stesso art.2. La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del citato art. 18 comma terzo.
Art. 4
4 Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre tra l’associato e la F.I.A.C.A. ai sensi dello Statuto che l’associato ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione della delega e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, non può che essere direttamente regolata tra l’associato e l’organizzazione interessata.
Nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione direttamente dall’associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura territoriale procederà, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione della revoca stessa.
Art. 5
La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell’atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura della F.I.A.C.A. comunicare tale misura percentuale all’INPS Sede Centrale nonché ogni eventuale successiva variazione.
Art. 6
Le Strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni verseranno alla F.I.A.C.A., senza gravami di interessi, l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo art.7 e le eventuali trattenute già versate e non dovute.
Detti versamenti, avverranno entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.
Il versamento degli importi di cui sopra verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato con la comunicazione del codice IBAN all’INPS dalla F.I.A.C.A..
Le Strutture territoriali INPS invieranno all’Organizzazione sindacale interessata, on line o in formato cartaceo, gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo delle trattenute.
Detti elenchi in formato cartaceo saranno compilati in ordine alfabetico di impresa per i trattamenti di integrazione salariale e in ordine alfabetico per comune per i sussidi per i lavori socialmente utili; in ordine di Centro per l’impiego per le indennità di mobilità e di disoccupazione.
La F.I.A.C.A. s’impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell’INPS.
Art. 7
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio di riscossione.
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi per le prestazioni a sostegno del reddito sono stati stabiliti, con Determinazione presidenziale n. 219 del 22 novembre 2012, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2011. Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:
– Gestione delega per singola prestazione € 0,74.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) , a seguito della quale l’Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
L’ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote associative viene trattenuto sulle rimesse monetarie corrisposte alle 00.SS
E’ a carico della F.I.A.C.A., oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.
Art. 8
L’INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione e in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell’organizzazione sindacale stipulante, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la F.I.A.C.A. alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto l’Organizzazione sindacale stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all’efficacia o comunque all’applicazione della presente convenzione.
Art. 9
Tutti i problemi concernenti l’applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione generale dell’INPS e la struttura nazionale della organizzazione sindacale stipulante
Art. 10
La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte della F.I.A.C.A. dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.
Art. 11
Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle parti e sottoscritto.
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA11365 |
Denominazione completa | Debito verso la Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori (F.I.A.C.A.) per contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee (trattamenti di integrazione salariale, indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e sussidi) – Art. 18, della legge n. 223/1991 |
Denominazione abbreviata | DEB.V/FIACA CTR.SIND.PREST.TEMP.-ART.18 L.223/91 |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA25365 |
Denominazione completa | Contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee (trattamenti di integrazione salariale, indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione non agricola, disoccupazione ASpI, mini-ASpI e sussidi) per conto della Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori (F.I.A.C.A.) – Art. 18, della legge n. 223/1991 |
Denominazione abbreviata | CTR.SIND.PREST.TEMP. C/FIACA – ART.18 L.223/91 |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA35365 |
Denominazione completa | Accreditamento alla Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori (F.I.A.C.A.) dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee (trattamenti di integrazione salariale, indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione non agricola, disoccupazione ASpI, mini-ASpI e sussidi) – Art. 18, della legge n. 223/1991 |
Denominazione abbreviata | ACCR. FIACA CTR.SIND.PREST.TEMP.-ART.18 L.223/91 |
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