Licenziamento dipendente straniero con permesso di soggiorno scaduto - Cassazione sentenza n. 18627 del 2013La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 18627 del 05 agosto 2013 intervenedo in tema di licenziamento ha affermato che è legittimo il licenziamento dell’extracomunitario che lascia scadere il permesso di soggiorno limitandosi a portare al datore solo la copia della domanda di rinnovo.

Per gli Ermellini la fattispecie di reato “contemplava il caso del lavoratore il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo; ne consegue che la mera presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da parte del lavoratore non concretizza, di per sé, una situazione legittimante la conservazione del posto di lavoro, essendo invece prescritto che il rinnovo del permesso scaduto sia stato richiesto nei termini di legge”.

“Dal che discende che – prosegue la sentenza -, per sostenere la censura svolta, il ricorrente avrebbe dovuto allegare che la richiesta di rinnovo era avvenuta nei termini di legge e, conseguentemente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, riportare nel ricorso stesso il contenuto del precedente permesso (o rinnovo del medesimo), onde consentire alla Corte di verificare la sua scadenza e, quindi, l’avvenuta osservanza dei termini per la presentazione dell’istanza di rinnovo”.