La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 16696 del 03 luglio 2013 intervenendo in tema di deposito di atti impositivi afferma che il mancato invio della raccomandata A/R di comunicazione del deposito dell’avviso di accertamento presso la casa comunale rende legittima la notifica soltanto in ipotesi di irreperibilità assoluta, ossia quando il trasferimento del domicilio sia avvenuto fuori dal Comune del precedente domicilio.
Pertanto alla luce della sentenza in esame vanno osservate due distinte procedure nelle diverse ipotesi di notifica di atti di accertamento al contribuente: l’una è prevista in caso di assenza del destinatario ovvero di irreperibilità relativa, l’altra in caso di irreperibilità assoluta.
Gli Ermellini hanno evidenziato con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140 epe nonché 60 comma 1° lettera c) del dpr n. 600/1973, è stato costantemente interpretato, nel senso che, se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (cioè nel caso di irreperibilità ed. “relativa” di cui all’art.140 epe), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 cpc, richiamato del primo comma lettera e) dell’art.60 del dpr n.600/1973.