Beni concessi in godimento ai soci e familiari: modalità e termini di comunicazione - Agenzia delle Entrate n. 94902/2013L’Agenzia delle Entrate ha diramato ed emesso il provvedimento del 02 agosto 2013, n. 94902/2013 con cui vengono fornisce chiarimenti sulle modalità e sui termini della comunicazione all’anagrafe tributaria dei beni concessi in godimento ai soci e familiari dell’imprenditore. Il primo anno di invio dei dati riguarderà il 2012 per i beni in godimento e la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.

I soggetti obbligati alla comunicazione, ad eccezione delle società semplici, i seguenti soggetti:
– imprenditore individuale;
– società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
– società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
– società cooperative;
– stabili organizzazioni di società non residenti;
– enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento, solo per l’anno 2012, il termine scade il prossimo 12 dicembre.

Riguardo il contenuto della comunicazione, il provvedimento e la normativa di riferimento stabiliscono che devono essere indicati:
– codice fiscale, dati anagrafici e stato estero per i non residenti nel territorio dello Stato, per le persone fisiche;
– codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
– informazioni circa l’utilizzo del bene;
– data della concessione (data di inizio e fine);
– corrispettivo versato;
– valore di mercato del bene.

Vanno esclusi dalla comunicazione:
– i beni concessi in godimento agli amministratori;
– i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi;
– i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
– i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
– gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
– i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
– i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

L’obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del tracciato record contenuto nell’allegato tecnico al presente provvedimento, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Per la trasmissione dei dati, i soggetti tenuti alla comunicazione (impresa concedente o in alternativa socio o familiare dell’imprenditore) utilizzano il servizio telematico Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti. Naturalmente, possono avvalersi degli intermediari abilitati. La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte delle Entrate, la ricezione del file con i dati.