Sgravi totali contributivi solo al professionista il cui studio è organizzato come un’impresa - Cassazione sentenza n. 18710 del 2013La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18710 del 06 agosto 2013 interviene in tema di sgravi contributivi a liberi professionisti affermando che gli sgravi INPS totali,di cui all’art. 8 della legge 407/90, competono solo alle imprese operanti nel mezzogiorno ed ai solo al professionista, per le assunzioni nel mezzogiorno, il cui studio è organizzato come un’impresa.

Per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel caso di assunzioni effettuate nei territori del Mezzogiorno, con contratto a tempo indeterminato, di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, ex L. 407/90, il professionista deve quantomeno dimostrare che il proprio studio è organizzato in forma di azienda ogni qualvolta al profilo personale dell’attività svolta si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti ed un’ampiezza di locali adibiti all’attività, tali che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrastino l’attività professionale del titolare, o quanto meno si pongano, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale che, seppure non separata dall’attività del titolare, assuma una rilevanza economica (di recente cfr. Cass. n. 28312 del 22/12/2011).

Gli Ermellini, inoltre, in merito alla nozione di impresa “elaborata dalla giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia in numerose decisioni rese con riferimento alle regole comunitarie della concorrenza – in cui si esclude che possa operarsi una distinzione tra “impresa” e “libera professione”, proprio alfine di evitare di falsare il mercato – si fa rientrare nel novero delle imprese qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (sentenza della Corte del 19 febbraio 2002, Causa C-309/99, punto 46; sentenze 23 aprile 1991, causa C-41/90, Hòfner e Elser, Racc. pag. 1-1979, punto 21; 16 novembre 1995, causa C-244/94, Fédération francaise des sociétés d’assurance e a., Racc. pag. 1-4013, punto 14, e 11 dicembre 1997, causa C-55/96, Job Centre, detta «Job Centre II», Racc. pag. 1-7119, punto 21; sentenze 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2599, punto 7, e 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia, Racc. pag. 1-3851, punto 36). Tale nozione estensiva di impresa non può trovare applicazione al caso in esame in cui vengono in rilievo sgravi contributivi, cioè nell’ambito di una normativa di stretta interpretazione, siccome derogatoria alla generale sottoposizione alle obbligazioni contributive e tenuto conto del fatto che intanto può ritenersi che il mancato riconoscimento di detti sgravi anche al libero professionista alteri la concorrenza quando quest’ultimo abbia organizzato la propria attività con un supporto organizzativo tale che l’entità dei mezzi impiegati sovrasti l’attività professionale del titolare, circostanza questa nel caso in esame non dimostrata, per quanto sopra esposto.”