CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 agosto 2013, n. 18806
Lavoro subordinato – Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro – Salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro – Infortunio – Risarcimento del danno – Danno biologico e morale – Mancata indicazione dei criteri di quantificazione
Svolgimento del processo
Con sentenza del 13 ottobre 2008 la Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara del 29 settembre 2003, ha condannato la Casa di Cura (…) s.r.l. al pagamento in favore di (…) della somma di € 47.000,00 a titolo di risarcimento danni conseguiti all’infortunio occorsole nella notte fra 29 ed il 30 marzo 2000 e consistito in una lesione alla colonna vertebrale e conseguente invalidità nella misura del 14-15% dovuto allo spostamento manuale di una paziente non autosufficiente. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia sulla base della consulenza tecnica d’ufficio che ha accertato il rischio professionale insito nelle mansioni di infermiera svolte dalla ricorrente, e la necessità di controlli periodici sull’idoneità fisica a svolgere tali mansioni; inoltre la stessa Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. non essendo, fra l’altro, tenuta la lavoratrice ad informare il datore di lavoro sulle sue condizioni di salute dovendo il datore stesso provvedere ad accertarne l’idoneità suddetta. La carenza cognitiva della Casa di Cura è stata lamentata dalla (…) fin dal primo grado di giudizio per cui non si ravvede alcuna mutatio libelli. In ordine alla liquidazione del danno la corte bolognese ha considerato che il danno biologico risulta ridimensionato dalla patologia pregressa che il CTU ha accertato, mentre il danno morale non risulta specificamente provato, per cui è apparsa opportuna una liquidazione equitativa onnicomprensiva del danno.
La Casa di Cura (…) ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su tre motivi.
Resiste con controricorso la (…) che svolge ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
La Casa di Cura (…) resiste con controricorso al ricorso incidentale avversario ed ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, ex art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., difetto di motivazione sulla valutazione della risultanza probatoria costituita dalla CTU medico legale; contraddittorietà della motivazione laddove, da un lato sembrerebbe configurare la colpa della Casa di Cura nella mancata effettuazione dei controlli periodici sullo stato di salute del lavoratore, e dall’altro nell’omessa informazione presso il medico competente circa l’esito dei suddetti controlli.
Con il secondo motivo, articolato su più punti, si lamenta, ai sensi dell’art. 360, 1° comma n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 2087 cod. civ., e del principio giurisprudenziale secondo cui il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio occorso al lavoratore solo quando l’evento è imputabile a sua colpa. Ai sensi dell’art. 360, 1° comma n. 3 cod. proc. civ., si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 420, 1° comma, cod. proc. civ. secondo cui nel rito del lavoro non sono ammissibili domande nuove conseguenti alla modificazione della causa petendi quando vengono aggiunti presupposti di fatto che alterano l’oggetto sostanziale dell’azione. Ai sensi dell’art. 360, 1° comma n. 5 cod. proc. civ. si assume omessa e/o insufficiente motivazione in ordine all’eccepita violazione del principio della non modificabilità della causa petendi fissata nel ricorso introduttivo del giudizio e della conseguente inammissibilità di domande nuove al fine del rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio nonché in ordine all’asserita “carenza cognitiva” imputata alla Casa di Cura (…) s.r.l..
Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ., violazione del principio giurisprudenziale che impone di esporre il criterio di quantificazione posto alla base del risarcimento del danno biologico. Ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ. si lamenta omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nel criterio di quantificazione del danno risarcitorio.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce violazione dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2059 cod. civ. ed all’art. 185 cod. pen., con riferimento al mancato riconoscimento del danno morale.
I primi due motivi del ricorso principale risultano inammissibili per mancanza dei quesiti idonei. Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia, e perché con essi si tenta una rivisitazione dei fatti di causa ed un accertamento su circostanze del resto non rilevanti ai fini della decisione, e non consentite in questa sede di legittimità (per tutte Cass. 25 marzo 2009 n. 7197). I due motivi appaiono inammissibili anche nella parte in cui denunziano una mutatio libelli nel corso del giudizio di gravame in relazione alla mancata visita di controllo sulle condizioni di salute della (…), dal momento che la Casa di cura ricorrente non ha – in violazione del principio della autosufficienza del ricorso per cassazione – proceduto ad un puntuale e preciso raffronto tra quanto rivendicato e fatto valere in primo grado e quanto invece richiesto in sede di appello.
terzo motivo del ricorso principale è invece fondato e va accolto.
La liquidazione del danno biologico e di quello morale è stata infatti operata senza alcun valido riferimento agli elementi giustificativi della somma liquidata. Ed infatti appare del tutto generico nella sentenza impugnata il richiamo ai criteri di equa valutazione del danno per mancare sul punto una valida e congrua giustificazione, per non essere tale quella che ha portato ad una valutazione globale dei danni subiti dalla (biologico e morale), perché in tal modo si è trascurato un doveroso e separato esame volto a quantificare in modo distinto ciascuna tipologia di danno ed ad individuare per ciascuna di essa i criteri di quantificazione del pregiudizio subito dalla lavoratrice.
Il ricorso incidentale va rigettato perché privo di fondamento. Ed infatti, al di là della pure assorbente eccezione formulata dalla Casa di cura nel controricorso al ricorso incidentale per l’inammissibilità di quest’ultimo ricorso in ragione della nullità della procura perché rilasciata in calce al ricorso stesso (cfr. Cass. 30 luglio 2007 n. 16862 cui adde Cass. Sez. Un. 5 luglio 2004 n. 12665) il suddetto rincorso incidentale si presenta privo di fondamento perché con esso si lamenta un mancato riconoscimento del danno morale da parte del giudice d’appello; danno che invece è stato liquidato seppure, come in precedenza si è precisato, unitamente a quello biologico.
Per concludere, mentre vanno dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e rigettato l’incidentale, va accolto il terzo motivo del ricorso principale e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la controversia va rimessa, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., al giudice indicato in dispositivo, che dovrà uniformarsi a quanto statuito da questa Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili il primo ed il secondo, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
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