Estinzione della società ed effetti sugli atti di esecuzione forzata - Cassazione sentenza n. 18923 del 2013La Corte di Cassazione sezione civile con la sentenza n. 18923 dell’8 agosto 2013, ha statuito che nei confronti di una Sas società cancellata dal registro delle imprese in corso di causa, il soddisfacimento di un titolo esecutivo emesso nei confronti della società medesima passa in capo ai soci accomandanti superstiti, nei limiti di quanto ricevuto dalla liquidazione. Quando l’espunzione dall’elenco delle imprese risulta successiva alla formazione del titolo verso la compagine, il creditore intraprende l’azione nei confronti dei soci.
Gli Ermellini nell’esame dei motivi del ricorso alla Corte Suprema hanno evidenziato che al fine di dirimere la controversia vengono in rilievo le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010, con le quali si è affermata la portata innovativa dell’art. 2495 cod. civ., così come riformato col decreto legislativo n. 6 del 2003.

Da cui è stato statuito il principio di diritto, da applicarsi al caso di specie, in forza del quale «in tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 ° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore» (Cass. S.U. n. 4060/10, con cui, in applicazione di tale principio, le S.U. hanno confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida, ai fini dell’esecuzione forzata, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto eseguita, in data anteriore al 1° gennaio 2004, ad istanza di una società in nome collettivo precedentemente cancellata dal registro delle imprese, nonché la notificazione dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore nei confronti della medesima società, anch’essa in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003). Come ribadito anche dalla più recente sentenza a Sezioni Unite n. 6070/13, la regola di cui sopra, per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato art. 10 della legge fallimentare, è applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro delle imprese, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l’invariato disposto dell’art. 2312 (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324).