Spesometro: termine e contenuto della trasmisione Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 n. 94908 ha stabilito le modalità tecniche e i termini per la trasmissione della comunicazione all’Anagrafe Tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva ex articolo 21, Dl 78/2010 (c.d. “spesometro”). La comunicazione dei dati potrà avvenire in forma analitica o, a scelta del contribuente, in forma aggregata.  Nell’ottica di semplificazione, l’Agenzia delle entrate fornisce anche i casi in cui è possibile estendere l’utilizzo del menzionato modello


Gli operatori Iva dispongono ora di un apposito modello di comunicazione per l’invio dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. La comunicazione telematica dei dati relativi al 2012 deve essere effettuata, da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva, entro il 12 novembre 2013 (a regime entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento); gli altri operatori, invece, dovranno provvedere all’invio dei dati entro il 21 novembre 2013 (a regime, entro il 20 aprile dell’anno successivo).E’ possibili optare tra invio dei dati in forma analitica oppure aggregata. Per gli acquisti effettuati da San Marino oggetto di autofatturazione, nonché per la comunicazione delle vendite a extracomunitari in contanti sopra ai mille euro non è possibile optare per la trasmissione dei dati con la forma aggergata. Il modello analitico richiede di indicare, per ciascun cliente e fornitore, le singole fatture emesse o ricevute, con evidenza della data e del numero di emissione e di registrazione. Va poi riportato, sempre in modo analitico, l’imponibile, l’Iva o il titolo di non assoggettamento, nonché i dati delle note di variazione riferiti alle singole operazioni. Se si sceglie la modalità aggregata (possibile da ottobre 2013 anche per la comunicazione black list), si indicherà, per ogni cliente e fornitore, il numero delle operazioni cumulate, l’importo totale fatturato (imponibile e Iva) e quello delle note di variazione. Le operazioni non documentate da fattura dovranno essere segnalate solo se di importo pari o superiore a 3.600 euro, Iva compresa.
La comunicazione dei dati rilevanti (spesometro) avrà ad oggetto l’invio delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura e le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini IVA ad esclusione:
– dei soggetti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi (articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007) o dei “nuovi minimi” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
– dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali.
Inoltre, sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
– le importazioni;
– le esportazioni;
– le operazioni intracomunitarie;
– le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria;
– le operazioni di importo pari o superiore a euro tremilaseicento, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Dati da comunicare
 – Il modello per la comunicazione approvato oggi “apre” poi alle operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino a 15.000 euro, effettuate con persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana (e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato. Analoga semplificazione per gli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili: a partire dalle operazioni relative al 2012 possono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle operazioni effettuate con i propri clienti utilizzando il nuovo modello, in alternativa alla vecchia comunicazione.
Restano escluse dall’obbligo di comunicazione, le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria.