L’ISTAT ha reso noto il coefficiente di luglio 2013 per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2012. Il coefficiente è pari a 1,367958. Il contenuto dell’articolo 2120 codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di TFR accantonata deve essere rivalutata.
L’indice Istat di giugno è di 107,2 e la differenza percentuale rispetto a dicembre 2012 su cui si calcola il 75% è 0,657277. Pertanto, il 75% è pari a 0,492958. La quota fissa di luglio è pari a 0,875 e sommando il 75% (0,492958) con il tasso fisso, si ottiene il coefficiente di rivalutazione (0,367958), applicato per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 luglio 2013 – 14 agosto 2013.Anticipazione di TFR – In caso di corresponsione di un’anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l’erogazione viene effettuata. Per il resto dell’anno l’aumento si applica solo sulla quota al netto dell’anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro. Non è soggetta a rivalutazione la quota di trattamento di fine rapporto versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare. Deve invece essere rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dai lavoratori dipendenti di un’azienda con più di 50 dipendenti, che non aderiscono alla previdenza complementare.
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