La Corte di Cassazione sez. civile con la sentenza n. 17876 del 23 luglio 2013 interviene in materia di IVA affermando che l’appaltatore non può rivalersi nei confronti del committente per il credito IVA fino a quando non emette la fattura perché il diritto di rivalsa non nasce per il solo fatto di aver eseguito la prestazione. È questa la conclusione alla quale sono giunti i giudici di legittimità, respingendo il ricorso proposto da una società appaltatrice contro alla decisione della Corte d’Appello, secondo la quale i pagamenti effettuati senza il riscontro di documenti fiscali emessi dalla stessa non potevano essere imputati a titolo di IVA, ma andavano posti integralmente a detrazione del complessivo credito vantato nei confronti della società committente.
Qualora il prestatore di servizi non ha eseguito i lavori “a regola d’arte” il committente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale comprensivo di IVA, anche se non c’è fattura. È quanto emerge dalla sentenza n. 8199/13, della Terza Sezione Civile della Cassazione. I supremi giudici si sono pronunciati in una causa di risarcimento danni per lavori di ristrutturazione eseguiti male. In particolare la Corte ha dichiarato infondato il ricorso del titolare della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori, il quale aveva lamentato la violazione ed errata applicazione delle norme che regolano l’assoggettamento a IVA delle indennità risarcitorie liquidate, perché la Corte d’appello lo aveva condannato anche al pagamento dell’imposta in assenza di fattura.
I giudici di legittimità, nella sentenza in esame, hanno osservato che il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali se esso è liquidato sulla base di spese da affrontare. Per cui, il risarcimento comprende anche l’imposta sul valore aggiunto, pur se la riparazione non è ancora avvenuta allorquando il prestatore d’opera sia come nella specie tenuto, ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. n. 633 del 1972, ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (v. anche Cass. 1688/10 e, da ultimo, n. 6111/11). “Trattandosi di onere futuro e certo al tempo liquidazione del danno – si legge in sentenza -, il pagamento dell’Iva concorre invero a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito subito” (cfr. Cass. n. 8035/2009). A giudizio della Suprema Corte il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei predetti principi di diritto nel prevedere la corresponsione dell’IVA sull’ammontare liquidato a titolo di risarcimento danni.