VA: nessuna rivalsa se manca l'emissione della fattura - Cassazione sentenza n. 17876 del 2013La Corte di Cassazione sez. civile con la sentenza n. 17876 del 23 luglio 2013 interviene in materia di IVA affermando che l’appaltatore non può rivalersi nei confronti del committente per il credito IVA fino a quando non emette la fattura perché il diritto di rivalsa non nasce per il solo fatto di aver eseguito la prestazione. È questa la conclusione alla quale sono giunti i giudici di legittimità, respingendo il ricorso proposto da una società appaltatrice contro alla decisione della Corte d’Appello, secondo la quale i pagamenti effettuati senza il riscontro di documenti fiscali emessi dalla stessa non potevano essere imputati a titolo di IVA, ma andavano posti integralmente a detrazione del complessivo credito vantato nei confronti della società committente.

Gli Ermellini evidenziano che il diritto di rivalsa in base alla normativa dell’imposta sul valore aggiunto per ciascuna delle operazioni imponibili, tra le quali rientrano le prestazioni di servizi, deve essere emessa dal prestatore una fattura per l’ammontare del corrispettivo, che costituisce la base imponibile dell’imposta dovuta. A carico del prestatore di servizi sorge l’obbligo di addebitare l’IVA al committente a titolo di rivalsa.  Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. La giurisprudenza di legittimità , con orientamento ormai consolidato, afferma che la fatturazione all’atto della ricezione del pagamento è una facoltà concessa ai prestatori di servizi, i quali possono anche validamente fatturare, registrando la relativa imposta, al momento della prestazione del servizio stesso, che costituisce, dal punto di vista civilistico, l’evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma a esso soggettivamente e funzionalmente connesso (cfr. Cass. sentenze n. 8222/11, 15690/08). Ciò non significa, però, che il prestatore di servizi possa rivalersi dell’imposta nei confronti del committente senza emettere fattura.Infatti secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, in base al sistema delineato dalla legge sull’IVA, colui che ha effettuato una prestazione di servizi deve corrispondere all’Erario l’IVA sul corrispettivo spettantogli, ed è obbligato a rivalersene nei confronti del cliente, è del tutto evidente che, ai fini dell’esercizio della rivalsa, si rende comunque necessaria la fatturazione, potendo la stessa avvenire all’atto della ricezione del compenso oppure, in alternativa, al momento stesso della prestazione del servizio. Ciò emerge inequivocabilmente dal tenore letterale dell’articolo 18, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale stabilisce che la rivalsa non deve essere esercitata per le operazioni effettuate senza emissione di fattura.

Qualora il prestatore di servizi non ha eseguito i lavori “a regola d’arte” il committente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale comprensivo di IVA, anche se non c’è fattura. È quanto emerge dalla sentenza n. 8199/13, della Terza Sezione Civile della Cassazione. I supremi giudici si sono pronunciati in una causa di risarcimento danni per lavori di ristrutturazione  eseguiti male. In particolare la Corte ha dichiarato infondato il ricorso del titolare della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori, il quale aveva lamentato la violazione ed errata applicazione delle norme che regolano l’assoggettamento a IVA delle indennità risarcitorie liquidate, perché la Corte d’appello lo aveva condannato anche al pagamento dell’imposta in assenza di  fattura.

I giudici di legittimità, nella sentenza in esame, hanno osservato che il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali se esso è liquidato sulla base di spese da affrontare. Per cui, il risarcimento comprende anche l’imposta sul valore aggiunto, pur se la riparazione non è ancora avvenuta allorquando il prestatore d’opera sia come nella specie tenuto, ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. n. 633 del 1972, ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (v. anche Cass. 1688/10 e, da ultimo, n. 6111/11). “Trattandosi di onere futuro e certo al tempo liquidazione del danno – si legge in sentenza -, il pagamento dell’Iva concorre invero a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito subito” (cfr. Cass. n. 8035/2009). A giudizio della Suprema Corte il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei predetti principi di diritto nel prevedere la corresponsione dell’IVA sull’ammontare liquidato a titolo di risarcimento danni.