CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 15 giugno 2017, n. 32
IVA. Split payment- Estensione della disciplina agli Ordini territoriali.
La informo che per effetto del nuovo testo dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge oggi dal Senato de ancora in corso di pubblicazione, tutte le “amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo, 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni” sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previsto, come è noto, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, per le quali i cessionari o i committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto.
Considerato che il citato comma 2 dell’art. 1 della legge n. 196/2009 include tra le amministrazioni pubbliche anche le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui ” tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”, ne dovrebbe conseguire l’obbligo di applicare lo split payment da parte di tutti gli Ordini professionali, ivi compresi gli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con riferimento alle “operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1°luglio 2017” (cfr. comma 4, art. 1 D.L. n. 50/2017).
Dai primi contatti avuti dal CNDCEC con l’Agenzia delle Entrate sulla specifica questione, le predette conclusioni sono state confermate, seppure in via ancora soltanto ufficiosa.
Sarà un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in corso di emanazione, a stabilire le modalità di attuazione delle nuove norme.
Tenuto conto dell’estrema brevità del lasso temporale esistente tra la conversione in legge delle nuove disposizioni (avvenuta oggi, 15 giugno) e la data di decorrenza dell’applicazione delle stesse (1° luglio), a cui si aggiunge l’attuale mancanza del decreto ministeriale di attuazione (che avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 23 maggio), il CNDCEC ha già richiesto, nelle competenti sedi istituzionali, il differimento degli obblighi derivanti dalla nuova disciplina, quanto meno con riferimento a quelli di versamento all’erario dell’IVA addebitata in fattura dai propri fornitori, in modo da lasciare agli Ordini territoriali il tempo necessario per adeguare le procedure amministrative e gestionali necessarie a tal fine.
Al di là dell’esito di tale iniziativa, si suggerisce, in ogni caso, di avviare i lavori dì adeguamento delle predette procedure, onde poter adempiere ai nuovi obblighi a partire dal prossimo 1° luglio.