Responsabilità solidale negli appalti: viene abrogata quella per l'IVACon il decreto legge n. 69/2013 (cd Decreto del fare) sono state rivedute le norme sulla responsabilità solidale di committenti o appaltatori in caso di omesso versamento all’erario dell’Iva, lasciando invariata la responsabilità solidale circa le ritenute fiscali. Si è dunque ritornati alla normativa introdotta in sede di prima stesura del decreto legge e quindi le imprese coinvolte in appalti o subappalti, devono attestare la propria regolarità limitatamente alle ritenute fiscali dovute sui redditi di lavoro dipendente e non anche sull’Iva.

La norma in vigore dal 12 agosto 2012 alla data di modifica apportata dal decreto legge del 21 giugno 2013 n. 69 prevedeva la responsabilità solidale, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, dell’appaltatore/committente per i versamenti fiscali del subappaltatore/appaltatore, salvo nel caso in cui veniva acquisita la documentazione da cui risulti che quest’ultimo abbia effettuato regolarmente i versamenti fiscali alla data del pagamento del corrispettivo. Inoltre il pagamento alle imprese fosse poteva essere sospeso in presenza di irregolarità sui versamenti delle ritenute e dell’Iva e dunque, l’appaltatore o il committente dovevano verificare l’assolvimento degli obblighi di versamento delle citate imposte, per il tramite di un’autocertificazione dell’impresa oppure di una dichiarazione di un professionista abilitato, nella quale era confermata l’assenza di pendenze tributarie, prima di procedere al pagamento di quanto contrattualmente disposto.
La responsabilità solidale è stata introdotta nel nostro ordinamento con l’articolo 35 comma 28 del cd “Decreto Visco-Bersani” (D.l. n.223/2006); poi più volte modificata. Prima del decreto cd “Del Fare”, tali norme prevedevano che, in caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore rispondeva in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Oggi la disciplina dispone che la responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i versamenti delle ritenute, scaduti alla data del pagamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

Circolare Agenzia delle Entrate – La responsabilità solidale prevista dall’art. 13 ter del D.L. 83/2012, non si limita ai contratti stipulati nel settore edile, ma comprende la generalità dei contratti di appalto e subappalto, come definiti dal codice civile, conclusi o rinnovati dal 12 agosto 2012, cosi specifica la circolare dell’Agenzia delle entrate n.2 del 2013. Essa fornisce altresì un elenco dei contratti esclusi dall’applicazione della norma: degli appalti di fornitura dei beni; dei contratti d’opera, di trasporto e di subfornitura; delle prestazione rese nell’ambito del rapporto consortile. La circolare chiarisce che tra le tipologie contrattuali escluse dall’ambito operativo della norma, vi è il contratto d’opera disciplinato dall’art. 2222 Codice civile, in quanto si rende necessario la delineazione dei confini di detto istituto rispetto alla tipologia dell’appalto disciplinato dall’art.1655 Codice civile, stante le conseguenze pratiche in tema di adempimenti e sanzioni derivanti dalla applicazione o meno della norma. La distinzione fra i due contratti, che possono entrambi avere per oggetto l’esecuzione di opere o servizi, è di rilevante interesse fra gli operatori del settore e non sempre di agevole individuazione.

Durt – Durante l’iter di conversione, è stato introdotto il Documento unico di regolarità tributaria e cioè, una dichiarazione, rilasciata dell’Agenzia delle entrate, attestante l’inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti alla data di pagamento del corrispettivo o di parte di esso. Tale documento andava a sostituire la precedente autocertificazione dell’impresa o quella rilasciata dal professionista abilitato relativa al corretto pagamento di ritenute. Per velocizzare il rilascio di tale documento, era stato creato un apposito canale telematico a discapito della più breve via dell’autocertificazione della propria posizione tributaria, con conseguente aggravio per le imprese, in quanto l’eventuale blocco del pagamento nell’attesa di ricevere la nuova attestazione dell’Agenzia, poteva aggravare la situazione già difficile dell’azienda che rischiava di non poter adempiere ai propri obblighi tributari e contributivi.

Responsabilità solidale residua – Il decreto conferma la responsabilità in solido dell’impresa committente con l’appaltatore, nonché di eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione del contratto, per i trattamenti retributivi ai dipendenti, oltre che per i contributi previdenziali ed assistenziali, certificabili tramite il Documento unico di regolarità contributiva (Durc).