Accordo di rinnovo del CCNL Agenzie marittime: accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto il 23 febbraio del 2012
Parte 1
Premessa – Costituzione Delle Parti
Le parti in data 23 febbraio 2012 presso la sede di Federagenti Genova si sono incontrate per dare seguito al rinnovo del CCNL “Agenzie marittime”.
Dopo ampia ed approfondita discussione le parti concordano quanto segue
Parte 2
Art. … – Elemento Di Garanzia
Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data del ricevimento delle stesse.
A condizione che siano rispettati i tempi e le procedure di cui in premessa, in caso di ritardato rinnovo del CCNL, dalla data di scadenza del contratto precedente, sarà erogata una copertura economica quale elemento di anticipo, che le parti individuano essere pari a 10 euro per i primi quattro mesi ed ulteriori 5 euro per il periodo successivo.
Parte 3
Art. 15 Orario Normale Di Lavoro
(omissis)
Permessi retribuiti
Tali permessi, saranno normalmente usufruiti entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono, o, in caso contrario potranno essere retribuiti su richiesta del lavoratore con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo.
Qualora intervenissero modifiche di leggi le parti si rincontreranno per adeguare il comma precedente alle modifiche intervenute.
Parte 4
Art. 34 Tutele Delle Maternita’
(omissis)
In aggiunta ai permessi suddetti qualora la lavoratrice/ lavoratore avesse esaurito tutti i permessi retribuiti spettanti ai sensi dell’art. 15, le aziende riconosceranno un’ulteriore giornata di permesso retribuito, oltre a quelle previste dal precedente C.C.N.L., che potrà essere fruita in alternativa in caso di malattia del figlio/a fino agli otto anni di vita del bambino/a oppure per l’inserimento nel nido o nella scuola di infanzia.
Tale permesso decadrà in caso di mancato godimento nell’anno solare di maturazione, senza dare diritto ad alcuna indennità e/o accumulo.
Parte 5
Aumento Economico Riferito Al IV Livello
Aumenti retributivi
Aumenti contribuzione dovuta dalle imprese in favore della cassa mutua:
– a far data dal 1° gennaio 2012 aumento del contributo dovuto alla Cassa Mutua di tre euro;
– a far data dal 1° gennaio 2013 aumento del contributo dovuto alla Cassa Mutua di due euro;
– a far data dal 1° gennaio 2014 aumento del contributo dovuto alla Cassa Mutua di due euro;
Le parti concordano altresì un aumento economico riferito al 4° livello così composto:
– a far data dal 1° novembre 2012 euro 27;
– a far data dal 1° novembre 2013 euro 30;
– a far data dal 1° novembre 2014 euro 36.
Parte 6
Verifica Delle Parti
Tale ipotesi di accordo sarà sottoposta a verifica delle parti le quali scioglieranno la riserva entro 20 (venti) giorni dalla presente data. Successivamente le stesse si incontreranno al fine di procedere alla stesura definitiva del testo contrattuale.