Con la riforma del condominio si sono meglio specificati i diritti dei singoli condomini in merito alla gestione dell’amministratore. Un aspetto meglio chiarito dalla nuova struttura normativa è quello riferito al diritto di conoscere, insieme al bilancio annuale, l’estratto conto con il saldo del conto corrente condominiale.
Come sopra scrittola recente riforma che ha innovato la materia condominiale, è stato attribuito a ciascun condomino il diritto di prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica del conto condominiale “per il tramite dell’amministratore” come statuito dall’art. 1129, comma 8, cod. civ.. Questo vuol dire che il condomino non potrà rivolgere la richiesta direttamente alla Banca, ma dovrà farlo solo attraverso l’amministratore, ossia sollecitando quest’ultimo affinché si procuri la documentazione dall’Istituto di credito. È ovvio, tuttavia, che l’amministratore ha l’obbligo di fornire la documentazione richiesta e che se non ottempera a tale obbligo o, peggio, si rifiuta di adempiere ciò costituisce motivo sufficiente per ottenerne la revoca da parte del giudice (nonostante tale ipotesi non sia stata espressamente prevista dal codice civile riformato – art. 1129, comma 13, cod. civ.). Rientra nell’elenco, invece, delle condotte espressamente previste dalla legge che possono comportare l’automatica revoca dell’amministratore la mancata consegna dell’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali al condomino che ne faccia richiesta cosi come si evince dal combinato disposto degli Artt. 1130, n. 9, e 1129, n. 7, cod. civ