COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 2597 sez. 49 del 11 giugno 2015

IRPEF – SPESE PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI – DISCONOSCIMENTO DELLE DETRAZIONI – TERMINI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il sig. L. R. impugnava la cartella di pagamento n. 06820120135241926000 ai fini Irpef l’anno 2007, con cui, a seguito di controllo formale ex art. 36ter, D.P.R. n. 600/1973, si provvedeva al recupero di ? 6.197,00, oltre sanzioni e interessi. Ciò in conseguenza del disconoscimento delle spese (recties, delle rate delle spese riportate nella dichiarazione relativa al 2007) per interventi di recupero su un edificio di proprietà del contribuente, sostenute negli anni 2002 e 2003.

Il sig. R. lamentava, innanzi ai giudici di primo grado, l’infondatezza nel merito del diniego del diritto di detrazione, stante la conformità della propria condotta alle previsioni di legge. Inoltre, lo stesso sottolineava la decadenza dell’azione di accertamento, essendo le spese ritenute indeducibili dall’amministrazione riferibili agli anni 2002 e 2003 – e non al 2007 (anno su cui incidono solo in conseguenza della ripartizione degli oneri) – in relazione ai quali il potere di accertamento dell’Ufficio era venuto meno sin dal 1 gennaio 2008 e 2009, mentre la cartella era stata notificata il 13 aprile 2012.

Si costitutiva l’Agenzia delle Entrate – D.P. II di Milano, ribadendo la correttezza del proprio operato.

La Commissione tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso, riconoscendo l’intervenuta decadenza del potere di accertamento in relazione alla legittimità della detrazione di spese sostenute negli anni fiscali 2002 e 2003, senza così dover scendere nel merito della fondatezza della pretesa fiscale.

Ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate – D.P. II di Milano, ribadendo la correttezza della propria pretesa, nonché lamentando la violazione degli artt. 36ter e 43, D.P.R. n. 60/1973 e affermando la violazione dell’art. 112 c.p.c., risultando violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Alla pubblica udienza tenutasi in data 16 aprile 2015 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti e rappresentate in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione ritiene infondato e, pertanto, respinge l’appello, vista la correttezza della pronuncia dei giudici di prime cure, con cui si è riconosciuta l’intervenuta decadenza del potere di controllo dell’Agenzia in relazione alla legittimità di detrazioni riconducibili agli anni 2002 e 2003, e solo formalmente attinenti l’anno fiscale 2007.

A poco conta il mero errore formale circa l’indicazione della norma di riferimento, l’art. 36ter anziché l’art. 36bis, D.P.R. n. 600/1973.

Innanzitutto, si afferma l’infondatezza del motivo d’appello concernente la violazione del principio di corrispondenza tra richiesto e giudicato, avendo il contribuente sollevato, nel proprio ricorso introduttivo, specifico motivo attinente la decadenza del potere di controllo dell’Ufficio.

L’effettiva decadenza può essere riconosciuta indipendentemente dalla definizione della questione circa la necessità, ai fini della negazione della detrazione in oggetto, di un controllo sostanziale e di un successivo avviso di accertamento, ossia della sufficienza del controllo formale.

Innanzitutto, si segnala come la prima comunicazione al contribuente circa gli esiti del controllo formale sia dell’8 aprile 2011. Questo già di per sé consentirebbe di riscontrare una violazione del termine di cui all’art. 36ter, comma 1 (il potere di controllo formale deve essere esercitato “entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione “). Termine che, però, nonostante le iniziali incertezze espresse nel dibattito giurisprudenziale, è stato definito dal Legislatore stesso come meramente ordinatorio (art. 28, L. 449/1997).

Ciò che rileva è che il disconoscimento della detrazione sia avvenuta oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui le spese si sono concretamente sostenute (termine ultimo di contestazione: 31 dicembre 2008 e 31 dicembre 2009, essendo le spese riconducibili al 2002 e 2003, nonché le relative dichiarazioni al 2003 e 2004 – la cartella, lo si ribadisce, è stata notificata il 13 aprile 2012).

Questo sia in base all’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, riferibile ai controlli sostanziali e ai successivi avvisi di accertamento, che all’art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R.. n .602/1973, riferibile ai controlli formali ex art. 36ter, D.P.R. n. 600/1973 e alle relative cartelle di pagamento.

Poco conta che, a seguito della rateazione degli oneri, parte della detrazione operasse in relazione all’anno fiscale 2007. Ciò non legittima un’indebita estensione temporale del potere di controllo dell’Agenzia, che darebbe evidentemente luogo ad una chiara disparità di trattamento tra coloro che hanno ripartito gli oneri in 3, 5 o 10, aggirando i suesposti termini decadenziali che, con specifico riferimento a quelli previsti dall’art. 25 ultimo citato, sono stati ritenuti necessari – e conseguentemente introdotti – a seguito di una pronuncia della stessa Corte Costituzionale (sentenza 7 luglio 2005, n. 280).

Considerare corretta la condotta tenuta dall’Agenzia significherebbe consentirgli il disconoscimento di oneri riconducibili a spese molto risalenti nel tempo, permettendo all’amministrazione di incidere su una dichiarazione eccessivamente remota, in relazione alla quale è evidente il consolidarsi del legittimo affidamento del contribuente (vedasi, nello stesso senso, Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, 6 febbraio 2013, n. 36).

La particolarità del caso, comunque, suggerisce alla Commissione la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.