COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 3373 sez. 40 del 12 giugno 2015

PROCESSO TRIBUTARIO – REVOCAZIONE – FASE RESCISSORIA – NECESSITA’

Motivi della decisione

L’Agenzia delle Entrate – Di Prov. Frosinone ricorreva per revocazione avverso la sentenza n. 880/39/10 della Commissione Tributaria Regionale, emessa in data 12.11.2009, depositata in data 21.12.2009 con la quale veniva accolto l’appello di P.M. avverso la sentenza n. 189/02/09 della CTP di Frosinone (che aveva deciso il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. … per imposta di registro per l’anno 2004, emessa dall’Agenzia delle Entrate di Sora). Si doleva l’Agenzia con tale ricorso di una evidente erroneo percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa … (così test il ricorso per revocazione). Assumeva l’Agenzia che malgrado fosse stata ampiamente dimostrata l’inesistenza del giudicato sulla sentenza n. 750/39/08 della CTR – richiamata da P.M. quale decisione favorevole passata in giudicato, ottenuta da soggetti condebitori – la sentenza 880, avrebbe ravvisato intervenuto giudicato della sentenza n. 750. Peraltro la sentenza della CTR n. 750, impugnata per Cassazione, sarebbe stata cassata con la decisione n. 16090/10, che ha disposto il rinvio ad altra sezione della stessa Commissione Trib. Reg.

Si costituiva la controparte. Deduceva in sintesi: che il ricorso per revocazione sarebbe inammissibile per mancanza di richiesta di merito; che inoltre la sentenza n. 880 della CTR non avrebbe mai affermato il passaggio in giudicato della sentenza relativa al coobbligato, estesa al ricorrente, ma avrebbe solo preso atto di pregressa decisione del Collegio sulla medesima questione, favorevole al contribuente.

L’azione di revocazione è inammissibile.

Va in primo luogo respinta l’eccezione dell’Agenzia formulata in discussione circa l’intempestivo deposito della memoria illustrativa della contribuente P.M. Infatti, non si ravvisano nella fattispecie che ci occupa i presupposti per l’applicazione dell’invocata previsione dell’articolo 24 del D.L.vo 3112 92 n. 546.

Come è noto la revocazione è un mezzo di impugnazione eccezionale, che presuppone un giudizio chiuso. Ed essa, a mente degli artt. 64-67 D.Lgs. 546/92, è prevista soltanto avverso le sentenze delle commissioni tributarie contenenti accertamenti di fatto che non siano state impugnate o non siano più impugnabili.

Ora, l’Agenzia deduce un errore sul fatto e la sua azione soggiace al limite testé indicato, che si è inverato nel caso di specie atteso che la sentenza della CTR 880/39/10 attinta dalla revocazione in questione risulta oggetto di ricorso per cassazione ad opera dell’Agenzia delle Entrate, come attesta la richiesta 11-16 novembre 2011 da parte dell’Avvocatura dello Stato alla segreteria della CTR del Lazio di trasmissione del fascicolo d’ufficio (con riferimento alla sentenza n. 880) alla Corte di Cassazione.

Il ricorso è dunque inammissibile. E lo è anche sotto altro profilo. Va infatti accolta anche la deduzione della resistente circa il difetto nella azione di revocazione dell’Agenzia di domanda nel merito: domanda siffatta è palesemente assente e ciò induce inevitabilmente a declaratoria di inammissibilità della revocazione, al riguardo richiamata l’articolata e condivisibile decisione della CTR, Torino n. 48 del 22.6.2010, prodotta dalla contribuente.

L’Agenzia delle Entrate va condannata al pagamento delle spese in favore della controparte, che si liquidano visto il valore della controversia pari ad E. 140.071,43, viste le questioni trattate e in difetto di nota spese in E. 3.000,00 oltre oneri come per legge.

Le spese vanno compensate vista la peculiarità della questione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la domanda di revocazione.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese in favore della controparte, che si liquidano in E. 3.000,00 oltre oneri come per legge.