ANAS – Accordo sulla deroga delle disposizioni contrattuali relative ai contratti flessibili del 15 luglio 2010

 

Parte 1

 

Costituzione Delle Parti – Premessa

 

 

In data 15 luglio 2010, si sono incontrati i rappresentanti Aziendali con le segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti ANAS, al fine di procedere alla disamina delle criticità scaturenti dalle recenti evoluzioni legislative del quadro normativo del settore.

 

Al termine di ampia e approfondita discussione, in considerazione delle esigenze di mantenimento degli attuali livelli di servizio garantiti dalle strutture aziendali, le parti hanno condiviso le seguenti deroghe all’attuale disciplina contrattuale, per un periodo di dodici mesi, stabilita nell’ambito del protocollo sottoscritto in data 26.7.2007, in relazione alle tipologie del rapporto di lavoro:

 

 

 

Parte 2

 

Articolo 2 – Contratto Di Lavoro A Tempo Determinato

 

 

Co. 3 Si stabilisce che la durata del contratto a tempo determinato, quale clausola di miglior favore, sia modificata con le previsioni previste dalle norme legislativamente applicabili (D.Lgs. 368/01) e successive modificazioni (ivi incluso l’art. 5 co. 4 bis per il massimo degli 8 mesi)

 

 

 

Parte 3

 

Articolo 4 – Contratto Di Somministrazione A Tempo Determinato

 

 

Co. 5 La percentuale dei lavoratori con contratto di somministrazione viene elevato alla misura massima fissata dalle attuali previsioni legislative.

 

 

 

Parte 4

 

Articolo 7 – Contratto Di Inserimento

 

 

Co. 6 Viene estesa a 18 mesi la durata dei progetti relativi al lavoratori da inserirsi nelle posizioni economico organizzative B1-B2.

 

 

 

Parte 5

 

Impegno delle parti

 

Le parti concordano sulla necessità di incontrarsi entro il 30 ottobre p.v. per verificare la sussistenza delle motivazioni che hanno generato tale deroga e per la eventuale proroga e/o conferma di quanto disciplinato nel presente accordo.

 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo sostituisce, avendolo annullato, il precedente sottoscritto in data 14.7 avente analogo oggetto.