Autoscuole: accordo in materia di apprendistato sottoscritto il 25 giugno 2012

Addì, 25 giugno 2012, in Roma

Tra

UNASCA assistita dalla CONFETRA

e

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

è stato sottoscritto il seguente accordo in materia di apprendistato professionalizzante.

Le parti convengono di modificare la disciplina dell’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 43 del CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica del 23 giugno 2010 e successive modificazioni per recepire le nuove disposizioni introdotte sulla materia dal D.Lgs. n. 167/2011 (Testo Unico sull’apprendistato). A tal fine si conviene quanto segue.

1) Le disposizioni del presente accordo si applicano ai contratti di apprendistato stipulati successivamente al 25 aprile 2012. Agli apprendisti assunti entro la suddetta data continuerà ad applicarsi fino alla scadenza del contratto di apprendistato la precedente disciplina legale e contrattuale in forza del regime transitorio di cui all’art. 7, comma 7 del citato decreto n. 167/2011.

2) La durata del contratto di apprendistato è fissato in:

– 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 2°, 3°, 4° e 5°;

– 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 1°.

La presente disposizione annulla e sostituisce quella prevista dall’art. 43, comma 5, lett. d) del CCNL.

3) La tabella di cui all’art. 43, comma 5, lett. g) del C.C.N.L., concernente l’inquadramento e il relativo trattamento economico dell’apprendista, è sostituita dalla seguente:

Livelli     Durata  1° periodo          2° periodo          3° periodo

 Mesi     Mesi      Mesi      Mesi

 1°           24           –              –              24

 2°           36           12           12           12

 3°           36           12           12           12

 4°           36           12           12           12

 5°           36           12           12           12

Restano ferme le altre disposizioni di cui al suddetto comma.

4) Nei confronti di ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione interna o esterna pari a 80 ore medie annue retribuite, computate a tutti gli effetti nell’orario di lavoro (ivi compresa la formazione teorica iniziale prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; tale formazione sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, prevista dalle Regioni per l’acquisizione di competenze di base e trasversali (art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 167/2011). In caso di contratto di apprendistato a tempo parziale, la durata dell’apprendistato non è riproporzionata.

La presente disposizione annulla e sostituisce il comma 6, lett. b) dell’art. 43 del CCNL.

5) La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento. La formazione può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning.

6) La formazione effettuata sarà registrata nel libretto formativo dei cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, la registrazione della formazione potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma che attestino l’avvenuta formazione.

7) Per tutto quanto non disciplinato dalia presente intesa si fa riferimento a quanto già previsto dall’art. 43 del C.C.N.L., nonché alle vigenti disposizioni di legge

8) Le parti convengono che, qualora intervengano significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo.