Industria calzaturiera: Accordo in materia di apprendistato del 19 aprile 2013
Parte 1
Costituzione Delle Parti – Premessa
Addì 19 aprile 2012
Tra
l’A.N.C.I.
e
FEMCA CISL
FILCTEM CGIL
UILTA UIL
Premesso che
Il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 a norma dell’art. 1, comma 30 lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall’art. 46, comma 1, lett. B della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha modificato la disciplina del contratto di apprendistato introducendo il Testo Unico dell’Apprendistato
Le Parti così convengono di adeguare le norme previste per l’apprendistato dal CCNL 14 giugno 2010 al fine di dare piena ed immediata operatività al nuovo Testo Unico sull’Apprendistato professionalizzante.
Parte 2
Periodo Di Prova
Il periodo di prova è quello previsto dall’inquadramento professionale del livello di destinazione finale dell’apprendista, in ogni caso il periodo di prova non potrà superare i due mesi.
Parte 3
Durata
La durata è di anni 3 secondo la suddivisione in periodi ai fini retributivi in allegato riportata.
Parte 4
Formazione
Ferma restando la durata media della formazione prevista dal CCNL pari a 120 ore medie annue, si precisa che tale durata è comprensiva delle 40 ore di formazione cosiddetta trasversale di competenza delle Regioni.
Viene precisato che il tutore previsto dal CCNL deve essere presente in tutte le dimensioni d’azienda e deve essere in possesso di adeguata professionalità. Il piano formativo individuale viene determinato dalla disciplina del CCNL riferita al profilo professionale di destinazione finale dell’apprendista.
La legittimazione della formazione effettuata e della qualifica acquisita sarà registrata nel libretto formativo.
In attesa della piena operatività del libretto formativo l’attività formativa verrà registrata secondo il format definito dalle Parti.
Parte 5
Sfera Di Applicazione
Le Parti si danno reciprocamente atto che le norme del CCNL 16 giugno 2010 non adeguate con il presente accordo rimangono in vigore fino alla scadenza del citato contratto.
Parte 6
Recesso
Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti stipulanti il contratto individuale potranno recedere dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c. di 15 giorni.
In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Parte 7
Decorrenza
Il presente accordo decorre dal giorno 26 aprile 2012 alla scadenza della norma transitoria prevista dal Testo Unico sull’apprendistato e disciplina i rapporti di apprendistato instaurati da tale data.
ALLEGATO 1
Livelli Durata mesi Primo periodo mesi Secondo periodo mesi Terzo periodo mesi
8 36 10 10 16
7 36 10 10 16
6 36 10 10 16
5 36 11 11 14
4 36 11 11 14
3 e 3s 36 11 11 14
2 e 2s 36 12 12 12