Decreto Presidente del Consiglio n. 7081 del 26 luglio 2013 – Determinazione dell’aliquota di compartecipazione alle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione.
G.U. n.195 del 21-08-2013
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita` 2013);
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 301, che ha modificato l’art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche` misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
Visto il comma 1 del predetto art. 16-bis che stabilisce che a decorrere dall’anno 2013 e` istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario. Il Fondo e` alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L’aliquota di compartecipazione e` applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata, ed e` stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l’equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l’anno 2013, 443 milioni di euro per l’anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione e dell’accisa sulla benzina, per l’anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all’art. 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all’art. 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Considerato che la somma, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, delle risorse sopra descritte e` pari a euro 4.929.254.469;
Vista la previsione di gettito iscritta sul capitolo 1409 “Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi” dello stato di previsione dell’entrata, come stabilita dalla legge 24 dicembre 2012, n. 229 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015), pari a euro 29.635.500.000 per l’anno 2013, a euro 29.786.500.000 per l’anno 2014 e a euro 30.051.500.000 per l’anno 2015;
Considerato che, nell’ambito della predetta previsione, il gettito derivante dalle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione, riconducibile ai territori delle Regioni a statuto ordinario e` pari a euro 25.020.877.306 per l’anno 2013, a euro 25.145.981.693 per l’anno 2014 e a euro 25.372.295.528 per l’anno 2015;
Vista la proposta del Ministero dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Articolo unico
Determinazione dell’aliquota di compartecipazione all’accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione
1. A decorrere dall’anno 2013, e` stabilita nelle seguenti misure una compartecipazione al gettito derivante dall’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione, per le Regioni a statuto ordinario, secondo le modalita` stabilite dall’art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:
a) 19,7 per cento per l’anno 2013;
b) 19,6 per cento per l’anno 2014;
c) 19,4 per cento a decorrere dall’anno 2015.
2. La compartecipazione di cui al comma 1 e` destinata ad alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto dal citato art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
3. Per le finalita` di cui al comma 2, le misure della compartecipazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono applicate alla previsione annuale del gettito derivante dall’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione.
4. La dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e` rideterminata sulla base dell’andamento del gettito effettivo derivante dall’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione, effettuando i necessari conguagli, in termini di competenza e cassa, negli anni successivi.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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