La Corte di Cassazione a sezione unite con la sentenza n. 17931 del 24 luglio 2013 intervenendo per risolvere un contrasto di orientamenti hanno stabilito che l’errata indicazione di una norma nell’intestazione del motivo di ricorso per Cassazione non è causa di inammissibilità del l’impugnazione purché nel contesto della censura il vizio da denunciare emerga inequivocabilmente. Un principio valido anche per i ricorsi in materia tributaria.
Per cui, nelle ipotesi in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia, da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate, non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui al n. 4 del primo comma dell’articolo 360 Cpc (con riferimento all’articolo 112 Cpc), purché nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.
La posizione delle Sezioni unite s’inquadra in un orientamento più generale formulato nel tempo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, che tende a offrire alle domande di giustizia una risposta effettiva da parte degli organi giurisdizionali, evitando quegli eccessi di formalismo che spesso hanno portato a ritenere inammissibili o irricevibili i ricorsi.
Nel caso esaminato dalle Sezioni unite il primo motivo del ricorso era stato enunciato e formulato nei seguenti termini: «Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione al dedotto contratto di affittanza agraria avvenuto per fatti concludenti (articolo 360, comma 1, n. 5, del Codice di procedura civile)». La controparte ha eccepito l’inammissibilità di tale motivo per essere stata erroneamente denunciata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame in base a una norma piuttosto che a un’altra. L’errore sarebbe consistito nel fatto che il ricorrente non ha indicato l’articolo 360, comma 1, n. 4, del Codice di procedura civile (ipotesi relativa alla «nullità della sentenza o del procedimento») bensì l’articolo 360, comma 1, n. 5, del Codice di procedura civile. A sostegno di questa eccezione il controricorrente ha citato diverse pronunce di legittimità arrivate nel corso degli ultimi dieci anni.
La seconda sezione della Suprema corte ha sollecitato al primo presidente una decisione chiarificatrice dal momento che vi erano state, sempre nell’ultimo decennio, altre sentenze di segno opposto.
Le Sezioni unite hanno scelto la soluzione meno formalistica e hanno indicato alcuni elementi che devono comunque essere presenti nell’illustrazione della censura per poterla ritenere ammissibile. Da un lato, infatti, il giudizio di Cassazione è a «critica vincolata» e quindi l’ammissibilità del l’istanza richiede che il ricorrente indichi con precisione il tipo di vizio da denunciare, specificando a quale delle cinque ipotesi previste dall’articolo 360 del Codice di procedura civile intende riferirsi. Dall’altro lato, però, l’indicazione di un numero non può da sola far diventare inammissibile un’impugnazione, se la posizione del ricorrente è chiara.
Per sostenere la soluzione adottata, la sentenza 17931/2013 ha fatto riferimento al concetto di «giusto processo» inserito nell’articolo 111 della Costituzione e al principio dell’«effettività» della tutela giurisdizionale, di cui più volte la Corte europea dei diritti dell’uomo ha parlato per sostenere la concreta esplicazione del diritto di accesso a un tribunale previsto e garantito dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dall’Italia con la legge 848/1955.
È comunque necessario – ad avviso dei giudici di legittimità – che nel motivo di ricorso la parte faccia una chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura è stata formulata e del tipo di pronuncia richiesta; in questo modo la Cassazione potrà individuare la volontà del ricorrente e stabilire se l’impugnazione ha dedotto un vizio di legittimità inequivocabilmente riconducibile a una delle cinque ipotesi tassative previste dall’articolo 360 del Codice di procedura civile.
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