Bancarotta: applicazione delle pene accessorie - Cassazione sentenza n. 35502 del 2013La Corte di Cassazione sez. Penale con la sentenza n. 35502 del 26 agosto 2013 intervenendo in tema di reati fallimentari ha affermato che colui che è stato condannato alla pena patteggiata di due anni di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta non può essere inabilitato per dieci anni dall’esercizio di un’impresa commerciale. 

La vicenda ha visto protagonista un imputato che aveva presentato ricorso contro la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice procedura penale con cui il Tribunale aveva applicato, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena di due anni di reclusione, unitamente alle pene accessorie dell’inabilitazione per dieci anni dall’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di pari durata di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa (ex art. 216, ultimo comma, L.fall.).Avverso tale decisione veniva proposto ricorso alla Corte Suprema con unico motivo con cui il difensore denunciava la violazione di legge di cui dell’articolo 445 del codice di procedura penale secondo cui, la sentenza prevista dall’articolo 444 comma 2 c.p.p., quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie.

Gli Ermellini hanno accolto le doglianze del ricorrente ritenendole “perfettamente conforme” a quanto disposto dal citato articolo del codice di rito penale. Pertanto procedevano a cassare la sentenza dei giudici di merito senza rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente all’applicazione delle pene accessorie.

La Corte Suprema con la sentenza n. 796 del 08 gennaio 2013 , la Quinta Sezione Penale,   ha invece chiarito che “la pena accessoria che consegue alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta ai sensi dell’art. 216, ultimo comma, legge fall., è indicata in misura fissa e inderogabile dal legislatore nella durata di anni dieci quindi, a prescindere dalla durata della pena principale” (Cass. n. 30341 del 2012; n. 269 del 2010; n. 17690 del 2010), con conseguente inapplicabilità dell’articolo 37 del codice penale (pene accessorie temporanee). Indirizzo che non è stato scalfito dall’intervento della Consulta (sent. n. 134 del 2012), che ha dichiarato inammissibili le prospettate questioni di costituzionalità, poiché inerenti a materia riservata al Legislatore, “risolvendosi le suddette questioni in una richiesta di pronuncia additiva e contenuto non costituzionalmente obbligato”.