ALLEGATO 1

Nell’allegato   D   delle   specifiche   tecniche   per   la   trasmissione   telematica   dei   dati   contenuti nel   modello   ddichiarazione 730/2013 è inserito il seguente paragrafo.


 

18  AMPLIAMENTO DELL’ASSISTENZA FISCALE


GENERALITÀ


L’articolo 51-bis del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto che a decorrere dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati(a rticoli 49 e 50, comma  1, lettere a , c, c-bis, d, g, con esclusione delle indennità percepite da i membri  del Pa rla mento europeo, i e l del TUIR) in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730 ad un CAF ovvero ad un professionista abilitato.  

Per l’anno 2013, le dichiarazioni possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle  stesse risulta un esito contabile finale a credito. I rimborsi sono erogati dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni, se di importo superiore a dodici euro.

Entro il giorno 11 ottobre 2013 il soggetto che ha prestato assistenza fiscale deve consegnare al contribuente una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione mod. 730-3 elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati.

Dal giorno 2 ottobre al giorno 25 ottobre 2013 potranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni di cui all’oggetto del suddetto decreto.

Si rimanda per ulteriori approfondimenti al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate attuativo delle disposizioni di cui all’art 51– bis del D.L. n. 69/2013.

Nei paragrafi successivi si forniscono le relative istruzioni.


18.2 COMPILAZIONE DEL MODELLO E INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI CONTABILI


Il  modello   730   di   cui   all’art.  51-bis,   che   per   comodità   definiremo   nel   prosieguo   “mod.   730   situazioni  particolari”, per essere validamente presentato deve possedere i seguenti requisiti:


1.   Nel frontespizio della dichiarazione deve essere valorizzata la casella “situazioni particolari” con il codice   “1”. Si rimanda alle ulteriori indicazioni presenti nelle specifiche tecniche del modello 730/2013 in formato


2.   Nel   frontespizio   della   dichiarazione,   nel  campo  riservato   all’indicazione  del  codice   fiscale   del   sostituto    d’imposta che effettua il conguaglio, deve essere indicata la seguente sequenza numerica “20137302013”e,

  tenendo conto dei criteri di carattere generale attualmente previsti per l’indicazione dei dati del sostituto    d’imposta e recepiti nello schema delle specifiche tecniche xml, devono essere indicati anche i seguenti dati:


  • Denominazione: Decreto legge n. 69/2013 – Agenzia delle entrate
  • Comune: Roma
  • Provincia: RM
  • Codice comune (presente solo nel tracciato telematico)
  • Indirizzo: Via Cristoforo Colombo
  • CAP:  00145


3.   In considerazione della circostanza che il mod. 730 situa zioni pa rticola ri, come chiarito nel provvedimento citato, non può essere presentato per integrare un precedente modello 730 o un precedente modello Unico validamente presentati, non potrà risultare in alcun caso valorizzata la casella relativa al 730 integrativo. Si precisa,   infine,   che   successivamente   alla   presentazione   di   un   mod.   730   situa zioni   pa rticola ri,   non   è consentito presentare un modello 730 integrativo.

4.   La dichiarazione, come previsto nel decreto, deve avere un esito contabile finale a credito. A tal fine si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto (Irpef e cedolare secca).  

Pertanto,  il “mod. 730 situazioni particolari” potrà essere presentato solo se il risultato della seguente operazione risulta maggiore o uguale a zero:

                                       rigo 152 mod. 730-3-  rigo 151 col. 2 mod. 730-3


5.   Considerato che l’esito contabile sopra individuato differisce rispetto al “saldo contabile” ordinario, in quanto per la sua determinazione si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto, se è compilato il quadro I (IMU) non può essere barrata la casella di colonna 1 del rigo I1 (che comporta l’utilizzo in compensazione ai fini IMU di un credito pari all’intero “saldo contabile”), ma deve essere  indicato  nella   colonna  2   l’importo  del   credito  da  utilizzare  in   compensazione  per   il  pagamento dell’IMU.  


6.   Deve essere presente un reddito in almeno uno dei righi della sezione I (righi da C1 a C3) o della sezione II (righi da C6 a C8) del quadro C  relativo al primo dichiarante. Tale condizione non rileva per il secondo dichiarante nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta.


18.3 FLUSSO 730-4


Si   precisa   che,   come   previsto   dal   citato   provvedimento   del  Direttore  dell’Agenzia  delle  entrate,  ancorché  la  sequenza numerica “20137302013” non sia presente nell’apposito elenco reso disponibile dall’Agenzia delle entrate (relativo   ai   codici   fiscali   dei   sostituti  d’imposta  abilitati  a   ricevere  da  parte  dell’Agenzia  delle  entrate  in   via telematica i dati dei mod. 730-4), i dati relativi al mod. 730-4  dovranno essere comunque allegati ai dati della  dichiarazione   mod.   730/2013   da   trasmettere   in   via   telematica  attenendosi   alle   ordinarie   modalità   di compilazione.

Nel tracciato telematico da inviare all’Agenzia delle entrate, il codiceindicato nella casella “situazioni particolari” presente  nel  frontespizio  della  dichiarazione   dovrà  essere  riportato  anche  nell’analogo   campo  presente  nella componente dei dati riservati al mod. 730-4 in conformità alle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche xml del mod. 730/2013.  


18.4 CONTROLLI DI ACCOGLIMENTO


Costituisce oggetto di scarto senza possibilità di conferma la dichiarazione “mod. 730 situazioni particolari”, che non risulta conforme anche ad uno solo dei criteri di seguito indicati:


  •   valorizzazione della casella “Situazioniparticolari” con il codice “1”;
  •  indicazione della sequenza numerica “20137302013”nel campo riservato al codice fiscale del sostituto   d’imposta che effettua il conguaglio;
  • casella 730 integrativo non valorizzata;
  • (rigo 152 mod. 730-3  –  rigo 151 col. 2 mod. 730-3) maggiore o uguale a zero;
  • casella di colonna 1 del rigo I1 del quadro IMU non valorizzata;
  • presenza dei dati relativi al modello 730-4 in conformità alle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche del mod. 730/2013;
  • presenza di redditi nel quadro C (sezione I righi da C1 a C3 e/o sezione II righi da C6 a C8);
  • assistenza fiscale prestata da un Caf, professionista abilitato o associazione tra professionisti;
  • campo “situa zioni pa rticola ri” impostato anche nella parte riservata ai dati del mod. 730-4.


18.5 MESSAGGI


Il  soggetto   che   presta   assistenza   fiscale   deve   fornire   nelle   annotazioni   presenti   nel   mod.   730-3   apposita comunicazione al contribuente dell’importo che costituirà oggetto del rimborso da parte dell’Agenzia delle entrate.

Il testo del messaggio (codice: L15) è il seguente: Come previsto da l D.L. n. 69/2013, in a ssenza  del sostituto  d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, il rimborso di euro ….. (risulta nte da lla  somma  a  credito indica ta  nel rigo 152 del mod. 730-3 meno la  seconda  o unica  ra ta  di a cconto di Irpef e/o di cedola re secca  indica ta  nel rigo 151, colonna  2) sarà erogato dall’Agenzia delle entrate”.  

Se il risultato dell’operazione (rigo 152 mod. 730-3  –  rigo 151 col. 2 mod. 730-3) risulta maggiore di zero ma non  superiore   ad   euro   12,   il  testo   del   messaggio   (codice:   L16)   sarà,   invece,   il   seguente  Come   previsto   dal provvedimento di attuazione del D.L. n. 69/2013, il rimborso di euro ….. (risultante dalla  somma  a  credito indicata  nel rigo 152 del mod. 730-3 meno la  seconda  o unica  ra ta  di a cconto di Irpef e/o di cedola re secca  indica ta  nel rigo 151, colonna  2) non sa rà  eroga to in qua nto non superiore a d euro 12”.  


18.6 ACCONTO IRPEF PER LANNO 2013 


18.6.1 Determinazione dell’acconto – generalità


Secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 18, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, l’acconto Irpef  per l’anno 2013 è dovuto nella misura del 100 per cento.  

Tale disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, la quale, pertanto,  corrisponde alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di acconto (calcolata tenendo conto della previgente misura del 99%).  

In presenza di un “mod. 730 situazioni particolari” ai fini della determinazione dell’acconto Irpef dovuto per il 2013 è necessario adottare i seguenti criteri.


18.6.1.1  Disposizioni la   determinazione dell’acconto   in   presenza di   redditi   dei   terreni   e   redditi prodotti in zona di frontiera


Per quest’anno ai fini della determinazione dell’acconto Irpef dovuto per il 2013,  si deve tener conto delle seguenti diposizioni:


  • il reddito dominicale ed il reddito agrario dei terreni deve essere ulteriormente rivalutato del 15% . Per  i coltivatori  diretti   o  imprenditori  agricoli   professionali  (casella  di   colonna  10  barrata),  l’ulteriore rivalutazione è pari al 5%;


  • I redditi di lavoro dipendente prodotti in zona di frontiera devono essere considerati per il loro intero ammontare e pertanto comprensivi anche della quota esente;


Al fine di tenere conto delle suddette disposizione operare come di seguito descritto.


18.6.1.2 Istruzioni la determinazione dell’acconto

 


Rigo Differenza Dichiarante


  • Se nel modello 730 del dichiarante non è compilato il quadro A dei terreni e in nessun dei righi da C1 a C3 del quadro C nella colonna 1 è presente  il codice “4”:


Rigo-Differenza-Dichiarante = rigo 57 col. 1


  • Se, invece, nel modello 730 del dichiarante è compilato il quadro A dei terreni oppure in almeno uno dei righi da C1 a C3 del quadro C nella colonna 1 è presente  il codice “4”:


Rigo-Differenza-Dichiarante = Rigo-Differenza-Terreni_Frontalieri-Acconto_Dic


L’importo del Rigo-Differenza-Terreni_Frontalieri-Acconto_Dic è quello calcolato secondo le modalità descritte nel  paragrafo “Ridetermina zione da ti del prospetto di liquida zione per ca lcolo a cconti irpef in presenza  di redditi dei terreni e redditi prodotti in zona  di frontiera ”.


Rigo Differenza Coniuge

Se nel modello 730 del Coniuge dichiarante non è compilato il quadro A dei terreni e in nessun dei righi da C1 a C3 del quadro C nella colonna 1 è presente  il codice “4”:


Rigo-Differenza-Coniuge = rigo 57 col. 2


Se, invece  nel modello 730 del Coniuge dichiarante è compilato il quadro A dei terreni oppure in almeno uno dei righi da C1 a C3 del quadro C nella colonna 1 è presente  il codice “4”:


Rigo-Differenza-Coniuge = Rigo-Differenza-Terreni_Frontalieri-Acconto_Con


L’importo del Rigo-Differenza-Terreni_Frontalieri-Acconto_Con è quello calcolato secondo le modalità descritte  nel paragrafo “Ridetermina zione da ti del prospetto di liquida zione per ca lcolo a cconti irpef in presenza  di redditi  dei terreni e redditi prodotti in zona  di frontiera ”.


TOTALE RIGO DIFFERENZA (Dichiarante e Coniuge)


Totale-Rigo-Differenza = Rigo-Differenza-dichiarante + Rigo-Differenza-Coniuge


DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI


Se la dichiarazione non è congiunta oppure è congiunta ma per uno dei contribuenti il relativo importo del rigo differenza (Rigo-Differenza-dichiarante, Rigo-Differenza-Coniuge) risulta positivo e per l’altro negativo o pari a zero procedere come di seguito evidenziato.


A) Se l’importo Totale-Rigo-Differenza è inferiore a euro 52 non è dovuto alcun acconto.


B) Se viceversa l’importo Totale-Rigo-Differenza è maggiore o uguale a euro 52, l’acconto è dovuto nella misura determinata con le modalità di seguito descritte:


  1. calcolare il 99% dell’importo di Totale-Rigo-Differenza (tale importo va imputato al contribuente per il quale risulta maggiore di zero il relativo importo del rigo differenza (Rigo-Differenza-dichiarante, Rigo-Differenza-Coniuge). Ridurre tale importo in base alle indicazioni eventualmente fornite dal contribuente (nella Sez. V del quadro F rigo F6 colonne 1  e 2) per  il quale  il relativo  importo (Rigo-Differenza-dichiarante, Rigo-Differenza-Coniuge) del rigo differenza risulta essere maggiore di zero;
  2. se l’importo così determinato è inferiore a euro 257,52, l’acconto dovuto è al 100% dell’importo di Totale-Rigo-Differenza e deve essere corrisposto in un’unica soluzione a novembre;
  3. l’importo così determinato è maggiore o uguale a euro 257,52, l’acconto va ripartito in due rate di cui:


  • la prima pari al 40% del 99% dell’importo di Totale-Rigo-Differenza;
  • la seconda, da corrispondere a novembre, pari al risultato della seguente operazione: Totale-  Rigo-Differenza – importo della prima rata (40% del 99% di Totale-Rigo-Differenza);


  1. gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati rispettivamente nei righi 94 (prima rata) e 95 (seconda o unica rata) se l’importo Rigo-Differenza-dichiarante assume valori positivi (dichiarante) ovvero nei righi 114 (prima rata) e 115 (seconda o unica rata) se  l’importo Rigo-Differenza-Coniuge assume valori positivi (coniuge).


Il contribuente può comunque richiedere al proprio sostituto d’imposta la riduzione della seconda rata di acconto tramite apposita comunicazione.


Se la dichiarazione è congiunta e per entrambi i contribuenti il relativo importo del rigo differenza come sopra rideterminato (Rigo-Differenza-dichiarante, Rigo-Differenza-Coniuge) risulta positivo attenersi alle istruzioni che seguono.

DETERMINAZIONE ACCONTI IRPEF  DICHIARANTE


1.   Se l’importo del Rigo-Differenza-dichiarante è maggiore o uguale a 52, calcolare il 99% di detto importo;   


2.   ridurre  l’importo così calcolato in base alle indicazioni fornite dal dichiarante nella Sez. V del quadro F rigo F6 colonne 1 e 2;


3.   se l’importo così determinato è inferiore a euro 257,52, l’acconto dovuto è pari al 100% dell’importo di Rigo-Differenza-dichiarante e deve essere corrisposto in un’unica soluzione a novembre;


4.   se, invece, l’importo così determinato è maggiore o uguale a euro 257,52, l’acconto va ripartito in due rate di cui:


     4.1 la prima pari al 40% del 99% dell’importo di Rigo-Differenza-dichiarante;


    4.2 la seconda, da corrispondere a novembre, pari al risultato della seguente operazione: Rigo-  Differenza-dichiarante     importo   della   prima   rata   (40%  del   99%  di   Rigo-Differenza-dichiarante);  


5.   gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati rispettivamente nei righi 94 e 95.


DETERMINAZIONE ACCONTI IRPEF CONIUGE  


1.   Se l’importo del Rigo-Differenza-coniuge è maggiore o uguale a 52, calcolare il 99% di detto importo;   


2.   ridurre  l’importo così calcolato in base alle indicazioni fornite dal dichiarante nella Sez. V del quadro F rigo F6 colonne 1 e 2;


3.   se l’importo così determinato è inferiore a euro 257,52, l’acconto dovuto è pari al 100% dell’importo di Rigo-Differenza-coniuge e deve essere corrisposto in un’unica soluzione a novembre;


4.   se, invece, l’importo così determinato è maggiore o uguale a euro 257,52, l’acconto va ripartito in due rate di cui:


           4.1 la prima pari al 40% del 99% dell’importo di Rigo-Differenza-coniuge;


          4.2 la seconda, da corrispondere a novembre, pari al risultato della seguente operazione: Rigo-  Differenza-coniuge  –  importo della prima rata (40% del 99% di Rigo-Differenza-coniuge);


5.   gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati rispettivamente nei righi 114 e 115.


Il contribuente può comunque richiedere al proprio sostituto d’imposta la riduzione della seconda rata di acconto tramite apposita comunicazione.