COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA – Sentenza 04 maggio 2017, n. 1907

Investimenti in aree svantaggiate – Credito d’imposta illegittimamente fruito

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la società (…) S.r.l. (di seguito anche solo (…) ) impugnava la cartella di pagamento n. 06820130133951229 con cui l’Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo € 44.238,22 a titolo di recupero di credito d’imposta illegittimamente fruito per investimenti in aree svantaggiate, relativo all’anno fiscale 2009.

Tale credito, originariamente maturato dalla società (…) S.r.l., sarebbe stato trasferito all’attuale appellante nell’ambito della sua procedura di costituzione, effettuata tramite cessione di ramo d’azienda.

Con il summenzionato ricorso, la società (…) contestava l’illegittimità della cartella per difetto di motivazione nonché per violazione dell’art. 1, comma 421, l. n. 311/2004, in base al quale il recupero dei crediti di imposta fruiti in maniera illegittima dovrebbe essere effettuata tramite apposito avviso di recupero motivato e non tramite mera cartella di accertamento sub art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973. La società, infine, affermava la piena spettanza, nel merito, del credito d’imposta vantato.

L’Agenzia delle Entrate – D.P.I di (…) conti o deduceva, sostenendo la correttezza del recupero effettuato tramite cartella di pagamento successiva ad accertamento ex dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, nonché sottolineando l’assenza di qualsivoglia credito di imposta imputabile all’attuale appellante.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano respingeva il ricorso, ravvisando la non imputabilità del credito di imposta alla società , avendo i crediti ex l. n. 388/2000 natura soggettiva e non essendo cedibili se non in seno ad operazioni societarie differenti rispetto a quelle che avevano determinato la nascita dell’attuale appellante.

La società (…) ha presentato appello, lamentando la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ribadendo la violazione procedurale in cui sarebbe incorso l’Ufficio stante la contestazione effettuata tramite cartella di pagamento e non apposito avviso di recupero motivato e infine sostenendo la fondatezza nel merito della propria pretesa.

L’Agenzia delle Entrate – D.P. I di (…) ha presentato le proprie controdeduzioni a sostegno della pronuncia dei Giudici di prime cure.

Alla pubblica udienza tenutasi in data 5 aprile 2017 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti e rappresentate in udienza.

Motivi della decisione

La Commissione accoglie l’appello, ravvisando come i Giudici di prime cure non abbiano debitamente considerato il vizio di forma, preliminare rispetto a qualsivoglia aspetto di merito, in cui è incorso l’Ufficio conseguentemente all’utilizzo di una cartella di pagamento successiva ad accertamento formale ex art. 36 bis, d.RR. n. 600/1973.

La definizione della presente controversia, infatti, deve necessariamente passare attraverso il corretto inquadramento della fattispecie in esame: si tratta della riscossione di crediti d’imposta ritenuti indebitamente utilizzati.

La legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004), nel disciplinare le modalità di recupero di tali somme, ha esplicitamente previsto il ricorso ad “atti di recupero motivati”, notificati ai sensi dell’art. 60, d.P.R. n. 600/1973.

Si tratta, in concreto, di atti analoghi ad avvisi di accertamento, non sostituibili, pertanto, da cartelle di pagamento scaturenti da accertamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 bis d.RR. n. 600/1973. Mancando, nel caso di specie, l’atto motivato in questione, non solo si lede il diritto di difesa del contribuente, ma si dà luogo ad un vizio formale del provvedimento impugnato, adottato in un contesto estraneo al suo ambito di applicazione, tale da determinarne l’invalidità.

Il vizio in questione, pertanto, rende superfluo qualsivoglia esame del merito della controversia.

Le spese di lite, in considerazione delle più recenti disposizioni normative (D.L. n. 132/2014), seguono la soccombenza – anche in considerazione del chiaro dettato normativo, che non è stato seguito dall’Ufficio – e si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille//00), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso della contribuente e, in riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella di pagamento.

Condanna l’appellato Ufficio al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.000,00 (mille//00), oltre accessori di legge.