COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Campobasso sentenza n. 176 del 17 giugno 2015

TRIBUTI – AGEVOLAZIONI FISCALI – PICCOLA PROPRIETA’ CONTADINA – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI – TERMINE TRIENNALE DI DECADENZA DELL’AZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO – DECORRENZA DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DELL’ATTO

Fatto

Con ricorso ritualmente notificato, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Campobasso ha appellato la sentenza n. 142/2/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che ha accolto il ricorso proposto dal sig. (…) rappresentato e difeso dall’avv. (…) avverso l’avviso di liquidazione di imposta di registro emesso dall’Agenzia delle Entrate di Campobasso a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 604 del 1954 relative alla piccola proprietà contadina.

Lamenta l’appellante che il Giudice di primo grado ha fondato la sua decisione sull’erroneo presupposto della intervenuta decadenza triennale ex art. 76 del DPR n. 131/1986, mentre invece tale termine decorre soltanto dalla scadenza del diverso termine triennale dalla data di registrazione dell’atto entro il quale il contribuente può produrre la certificazione definitiva; inoltre la Commissione Tributaria Provinciale non ha tenuto conto del fatto che il termine triennale di cui al citato art. 76 è stato prorogato di due anni, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 289 del 2002.

Nel presente giudizio di appello, si è costituito l’appellato contribuente rappresentato e difeso dall’avv. (…) che ha concluso per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata e delle statuizioni in essa contenute.

La Commissione trattiene la causa in decisione.

Diritto

L’appellante Agenzia delle Entrate – Ufficio di Campobasso lamenta che il Giudice di primo grado ha fondato la sua decisione sull’erroneo presupposto della intervenuta decadenza triennale ex art. 76 del DPR n. 131/1986, mentre invece tale termine decorre soltanto dalla scadenza del diverso termine triennale dalla data di registrazione dell’atto entro il quale il contribuente può produrre la certificazione definitiva; inoltre la Commissione Provinciale non ha tenuto conto del fatto che il termine triennale di cui al citato a stato prorogato di due anni, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 2002.

Il motivo non è fondato.

Va infatti in primo luogo evidenziato che in sede di stipula del contratto di acquisto il contribuente non ha presentato neppure l’attestato provvisorio del possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali: decorre pertanto dalla data di registrazione dell’atto il termine generale di decadenza stabilito dall’art. 76 del DPR n. 131/1986.

Non è possibile quindi sostenere, come fa l’appellante Agenzia richiamando la circolare n. 32 del 2007, che dal termine triennale previsto dall’art. 4 della legge n. 604 del 1954 per la presentazione della certificazione definitiva per il possesso dei requisiti decorra il generale termine triennale di decadenza per l’Amministrazione finanziaria: nella fattispecie che ne occupa, infatti, non è stato presentato l’attestato provvisorio e pertanto non decorreva alcun termine per la produzione della certificazione definitiva.

Neppure è applicabile I’art. 5 della citata legge n. 604 del 1954 che prevede il rimborso dell’imposta di registro pagata se nel termine prescrizionale di tre anni l’acquirente produce il certificato: non essendovi stato nella fattispecie alcun pagamento, non poteva decorrere alcun termine per il rimborso (sulla decorrenza del termine dal pagamento, Cass., Sez. Trib., sent. 12189 del 2002) dalla cui scadenza eventualmente far iniziare a decorrere il generale termine triennale di decadenza per l’azione dell’Amministrazione finanziaria.

Chiarito quanto sopra, diventa conseguentemente irrilevante l’elevazione di due anni, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 289 del 2002, del termine triennale di cui al citato art. 76 che peraltro non sembra applicabile al caso in esame.

Di conseguenza, alla luce del quadro normativo applicabile alla fattispecie ratione temporis e dei precedenti giurisprudenziali, va affermata, nel caso di specie, la non correttezza del procedimento operato dall’Ufficio.

Le considerazioni che precedono conducono alla reiezione del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, rigetta l’appello e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza. Condanna l’appellante alle spese per euro 200,00, oltre ad accessori come per legge.