Con l’attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio (2015/849/UE) ad opera del DLgs. n. 90 del 25 maggio 2017 si è modificato sostanzialmente la normativa sull’antiriciclaggio. Le norme del decreto legislativo approvato sono immediatamente applicabile salvo quanto disposto dall’art. 9.
Le disposizioni transitorie contenute nel decreto legislativo di recente approvazione dispongono che i provvedimenti emanati dalle autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, Consob e Ivass), ai sensi di norme abrogate o sostituite dal nuovo decreto, continuino a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018.
Nel medesimo decreto legislativo viene contenuto l’obbligo per dette autorità di adottare le disposizioni attuative di cui all’art. 16, comma 2 – come riformulato dal D.Lgs. 90/2017 – entro 12 mesi dall’entrata in vigore di quest’ultimo.
Le disposizioni riguardano l’individuazione dei requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti rispettivamente vigilati dovranno adottare specifici presidi di controllo e procedure per valutare e gestire il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché per introdurre una funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile.
Nello stesso termine di 12 mesi è previsto l’obbligo, ai sensi dell’art. 21, comma 5, per per il Ministero dell’Economia e delle Finanze di adottare di concerto con il MISE, di emanare apposito decreto che dovrà stabilire dati, modalità e termini delle comunicazioni sulla titolarità effettiva al Registro delle imprese.
Per i professionisti, non essendo elencati tra i destinatari delle disposizioni transitorie dell’art. 9, la nuova normativa trova immediata applicazione a far data dal 4 luglio 2017.
Anche se la previsione di numerose disposizioni attuative legittima il dubbio sull’immediata applicabilità del decreto. Infatti per affermare senza alcun dubbio che le nuove norme sono direttamente applicabili di pronta applicazione, infatti, dovrebbe riscontrarsi che le stesse contengono già indicazioni talmente esaustive da consentire ai destinatari degli obblighi di adempiere in modo corretto e possibilmente omogeneo; di contro, la loro lettura rafforza la convinzione che molte di esse non siano immediatamente applicabili.
Innanzi tutto l’art. 11, comma 2 del decreto prevede l’emanazione di regole tecniche per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica ed anche quelle relative all’analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nella loro attività, oltre alle regole di conservazione, nonché per il controllo interno. Ebbene le predette regole devono essere elaborate dai c.d. organismi di autoregolamentazione, vale a dire gli enti esponenziali rappresentativi delle categorie professionali, e sottoposti al vaglio del Comitato di sicurezza finanziaria. Va precisato l’assenza di un termine per l’emanazioni di tali norme è questa lacuna, pone un problema sulle corrette modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, come modificati dal nuovo testo, ma anche dei nuovi obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni.
In via interpretativa, parrebbe lecito ritenere che, senza i provvedimenti attuativi (rectius: regole tecniche) in base ai quali modulare gli adempimenti modificati alla luce della quarta direttiva, i professionisti dovrebbero continuare ad assolvere gli obblighi antiriciclaggio secondo le indicazioni già esistenti. Questa strada è peraltro difficilmente percorribile, in quanto la modifica degli adempimenti – in primo luogo l’eliminazione del Registro antiriciclaggio – rende inapplicabile la regolamentazione esistente in materia di registro cartaceo/archivio unico informatico, per di più anch’essa superata poiché emanata in attuazione del DLgs. 56/2004, abrogato dal DLgs. 231/2007 (la cui regolamentazione attuativa, pur prevista, non ha mai visto la luce).
Il Decreto legislativo n. 90 del 2017 introduce un obbligo di conservazione ben più articolato di quello previgente, tale da richiedere una declinazione analitica delle regole tecniche necessarie per il suo corretto adempimento.
Va evidenziato che i presupposti dell’adeguata verifica sono stati completamente modificati sia in ordine all’applicazione che per tutte le altre modalità. Quanto alla valutazione del rischio, in assenza di una procedura oggettiva alla quale fare riferimento, nella fase transitoria ciascun professionista dovrebbe poter continuare a utilizzare i sistemi suggeriti nelle linee guida di categoria, ovvero effettuare la valutazione semplicemente attenendosi ai criteri generali indicati nel nuovo testo all’art. 17, comma 3.
Per quanto detto, pare evidente che la soluzione ipotizzata in via interpretativa non è facilmente percorribile e che l’assenza di indicazioni legislative sul periodo transitorio non tutela sufficientemente i professionisti in caso di ispezione antiriciclaggio, rendendo dunque urgente un chiarimento ministeriale.
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