AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 22 giugno 2017, n. 76/E

Soppressione e modifica di alcuni codici tributo del modello F24

Con la presente risoluzione si dispone la soppressione e si forniscono nuove indicazioni operative per l’utilizzo di alcuni codici tributo del modello F24.

In particolare, si dispone la soppressione dei seguenti codici tributo, relativi a fattispecie non più attuali:

– “1131” denominato “Eccedenze altre imposte versate in eccesso esposte nel quadro RX del modello Unico Persone fisiche e Società di persone”;

– “1135” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR – opzione affrancamento – art. 3, commi 15 e 16, del DL n. 66 del 24 aprile 2014 – regime amministrato”;

– “1797” denominato “Contribuenti minimi – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 3, DPCM 21/11/2011”;

– “1826” denominato “Imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in dipendenza della cessione delle quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e in fondi familiari. Art. 82, comma 18 bis, D.L. 112/2008”;

– “1844” denominato “Cedolare secca – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 3, DPCM 21/11/2011”;

– “2024” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEG dovuta dalle società di gestione dei fondi di investimento immobiliare chiusi”;

– “2100” denominato “IRPEG saldo”;

– “2101” denominato “Maggiore imposta IRPEG a seguito di rideterminazione del reddito agevolato”;

– “2112” denominato “IRPEG acconto prima rata”;

– “2113” denominato “IRPEG acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”;

– “4035” denominato “IRPEF – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art.1, comma 3, DPCM 21/11/2011”;

– “4357” denominato “Imposta sostitutiva per nuove iniziative produttive”;

– “4999” denominato “Regolarizzazione e definizione IRPEF dovuta sulle indennità di trasferta degli ufficiali”;

– “6750” denominato “Recupero tassa sul medico di famiglia”;

– “6785” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 4, decreto legislativo n. 344/2003 (Ris. N. 102 del 28 luglio 2005)”;

– “6811” denominato “Credito d’imposta per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello stato – art. 2, comma 3, DL n. 185/2008”;

– “6818” denominato “Credito per il bonus straordinario famiglie, di cui all’art. 1, DL 185/2008, non erogato dai sostituti d’imposta, risultante da Unico PF 2009”;

– “8112” denominato “Imposta straordinaria di cui all’articolo 19, comma 12, DL 201/2011”;

Si precisa che, ove fosse ancora necessario procedere al versamento di somme a titolo di IRPEG con i codici tributo soppressi con la presente risoluzione, potranno essere utilizzati i corrispondenti codici tributo dell’IRES.

Per i seguenti codici tributo non sarà più consentito esporre importi a credito compensati:

– “1061” denominato “Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973”;

– “1665” denominato “Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o partecipazione di controllo o di collegamento”;

– “1705” denominato “Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero”;

– “1807” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sulle riserve e fondi in sospensione d’imposta (Risoluzione n. 31/E del 31/1/2002 e risoluzione n. 48 del 20/4/2005”;

– “2415” denominato “Imposta sul patrimonio netto dell’impresa società di capitali ed enti”;

– “2726” denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio”;

– “2727” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEG e dell’IRAP sui maggiori valori derivanti da conferimenti”;

– “2728” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF”;

– “4996” denominato “Contributo straordinario per l’Europa autotassazione”;

– “8846” denominato “Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale saldo”.

Inoltre, in sede di compilazione del modello F24, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” della sezione Erario, per i seguenti codici tributo occorrerà indicare anche l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma “00MM”, ferme restando le ulteriori istruzioni già fornite in sede di istituzione dei codici medesimi:

– “1710” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quater, del testo unico delle imposte sui redditi”;

– “1711” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi”.

L’efficacia operativa delle suddette soppressioni e modifiche decorre dal 20 luglio 2017.

Infine, con la presente risoluzione sono ridenominati i codici tributo “4040” e “6780”, istituiti rispettivamente con risoluzioni nn. 50/E del 14 maggio 2012 e 158/E del 23 dicembre 2004, come di seguito indicato:

– “4040” denominato “Imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati – Sezione XVI Quadro RM – Modello RPF 2017”;

– “6780” denominato “Credito d’imposta sul valore dei contratti di assicurazione e sulle riserve matematiche dei rami vita – DL 24/09/2002, n. 209, art. 1, comma 2 e comma 2-sexies”.