CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2017, n. 15627
Tributi – Accertamento – Falsa fatturazione – Reato penale – Raddoppio dei termini
Rilevato che
1. in fattispecie relativa alla applicabilità del cd. raddoppio dei termini per un avviso di accertamento Ires, Iva e Irap dell’anno d’imposta 2007 emesso nel 2013, a fronte di una archiviazione penale del 2010, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Ufficio osservando che dagli elementi a sua disposizione “non si evince affatto l’esistenza di reato penale” (falsa fatturazione), “convinzione confermata dalla stessa decisione del giudice penale”;
2. l’amministrazione ricorrente deduce la violazione degli artt. 43, co. 3, d.P.R. 600/73, 57, co. 3, d.P.R. 633/72, 331 e 347 c.p.p, essendo “sufficiente il mero riscontro di fatti comportano l’obbligo di denuncia penale”;
3. il Collegio ha disposto la motivazione in torma semplificata.
Considerato che
4. il ricorso è fondato poiché, condizionando l’operatività del “raddoppio dei termini” alla verifica della esistenza del reato, il giudice d’appello ha disatteso i principi elaborati da questa Corte e dalla Corte Costituzionale, in base ai quali:
I) il “raddoppio” deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento penale del reato, restando perciò irrilevante che l’azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (dato anche il regime del cd. “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento e processo tributario, ex art. 20, D.Lgs. n. 74 del 2000);
II) “detto obbligo di denuncia sorge quando il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi di un reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000 (anche se sussistano cause di non punibilità impeditive della prosecuzione delle indagini penali ed il cui accertamento, al pari dell’antigiuridicità e del dolo, resta riservato all’autorità giudiziaria), non essendo sufficiente il generico sospetto di una eventuale attività illecita”;
III) “il medesimo obbligo opera in base a condizioni obiettivamente rilevabili, considerato che anche il pubblico ufficiale non potrebbe liberamente valutare se e quando presentare la denuncia, dovendola presentare prontamente, pena la commissione del reato di cui all’art. 361 c.p. per il caso di ritardo od omissione nella denuncia” ;
IV) “il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione dell’atto impositivo o di contestazione delle sanzioni, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza (cioè circa la sussistenza di una notitia criminis dotata di fumus) ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia fatto un uso pretestuoso e strumentale delle menzionate disposizioni al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento”;
V) “in presenza di una contestazione sollevata dal contribuente, l’onere di provare i presupposti dell’obbligo di denuncia penale (non certo l’esistenza del reato) è a carico dell’amministrazione finanziaria, dovendo questa giustificare il più ampio potere accertativo” (Cass. 26037/16; v. anche Cass. 1171/16 e Corte cost. nn. 247/11, 20043/15 e 9974/15);
5. in particolare, questa Corte ha sottolineato l’irrilevanza della archiviazione della notizia di reato (Cass. nn. 26037/16, 16728/16, 13483/16, 11171/16; v. anche, in materia doganale, Cass. n. 24916/11);
6. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame alla luce degli enunciati principi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.