La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13730 depositata il 31 maggio 2017 intervenendo in tema di esclusione dall’IRAP ha affermato, confermando il proprio consolidato  orientamento che il contribuente può opporsi al prelievo IRAP anche in sede d’impugnazione della cartella di pagamento emessa sulla base della dichiarazione purché ovviamente la cartella di pagamento sia il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente.

La vicenda ha riguardato un avvocato a cui veniva notificata una cartella di pagamento emessa a seguito dell’esito della liquidazione in base alla dichiarazione dell’IRAP per il mancato versamento dell’ IRAP regolarmente dichiarata. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento con ricorso alla Commissione tributaria Provinciale, i cui giudici accoglievano le doglianze del professionista annullando la cartella di pagamento. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado proponevano ricorso in Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello  hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo avverso la cartella ritenendo che il contribuente doveva ottemperare al pagamento dell’imposta dichiarata, e successivamente chiederne il rimborso.

Il contribuente avverso la sentenza della CTR propone ricorso in cassazione fondato su te motivi.

Gli Ermellini accolgono il ricorso del professionista.In particolare per i giudici di legittimità “L’impugnazione della cartella esattoriale, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600  non è preclusa dal fatto che l’atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono ritrattabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione” (Cass. n. 9872 del 2011).

Si è in particolare precisato che “in tema d’IRAP, il contribuente può contestare la debenza del tributo, frutto di errore nella dichiarazione presentata, anche in sede d’impugnazione della cartella di pagamento, nonostante la scadenza del termine di cui all’art. 2, coma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, atteso che le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, sempre emendabili, sin in sede processuale, ove per effetto dell’errore commesso derivi, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del dichiarante ad un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge” (Cass. n. 4049 del 2015)”.