La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15787 depositata il 23 giugno 2017 intervenendo in tema di validità di giudicato ha riaffermato alcuni interessanti principi in tema di solidarietà tributaria.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Agente per la riscossione aveva notificato una cartella di pagamento per imposta di registro. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i giudici aditi accolgono le doglianze del ricorrente. L’Agenzia delle Entrate impugna la decisione di primo grado con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermano la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, ribadendo che quest’ultima potesse avvalersi del giudicato, formatosi in favore del coobbligato solidale, malgrado la cartella fosse stata emessa a seguito di diverso giudicato formatosi nei confronti dell’odierna contribuente.
L’Amministrazione finanziaria, avverso la decisione di secondo grado, propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Agenzia ed hanno affermato che «In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 c.c., non è preclusa per il solo fatto di non essere rimasto inerte e di avere autonomamente impugnato l’avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato». (sentenza n.14814 del 05/07/2011; Cass. n. 19580 del 17/09/2014)
Per cui i giudici di legittimità hanno evidenziato l’errore nel quale era incorso il Giudice del merito, che aveva esteso il giudicato parzialmente favorevole formatosi in favore del coobbligato alla ricorrente, la quale «già aveva promosso autonomo giudizio conclusosi con sentenza, passata in cosa giudicata, integralmente sfavorevole».